Agevolazioni

Sgravio se si assumono donne vittime di violenza di genere

di M.Pri.

Rinnovato lo sgravio contributivo in favore delle cooperative sociali della legge 381/1991 che assumono donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione certificati dai centri di servizi sociali o dai centri anti violenza o dalle case rifugio.

L’articolo 12, commi 16 bis e ter del decreto ristori fa rivivere una disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 220, della legge 205/2017. Quest’ultima ha introdotto lo sgravio per le assunzioni avvenute nel 2018 e, a fronte di un budget di 1 milione di euro, l’esenzione aveva durata triennale. Nella nuova versione, le assunzioni devono essere effettuate nel 2021, il budget è sempre di 1 milione di euro, l’esenzione dura 12 mesi.

Il comma 16 ter del decreto Ristori aggiunge una frase all’articolo 1, comma 220, della legge di Bilancio 2018, ma non è chiaro con quali effetti sull’importo dell’agevolazione per la singola assunzione. La legge 205/2017, infatti, ha introdotto lo sgravio per i contratti a tempo indeterminato, ma l’attuazione è avvenuta con decreto del ministero del Lavoro, tramite il quale è stato fissato un tetto di 350 euro mensili (esclusi premi e contributi Inail).

A fronte del fatto che ora il budget è sempre di 1 milione di euro, ma la durata dell’esenzione ridotta a dodici, invece di trentasei mesi, bisognerà verificare se verrà confermato il limite di 350 euro mensili.

L’agevolazione del 2018, peraltro, è diventata fruibile solo l’anno scorso, quando Inps ha pubblicato la circolare 53/2020. Secondo quanto indicato dall’istituto di previdenza, non sono ammesse le conversioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, perché la norma parla di nuove assunzioni e non sono ammessi i contratti per lavoro intermittente, in quanto la prestazione può essere discontinua. Sì, invece, ai contratti part time e alla somministrazione.

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