Agevolazioni

Il limite mensile riduce lo sgravio

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

L’esonero contributivo previsto dal Dl 104/2020 per favorire le assunzioni stabili di lavoratori effettuate nell’ultimo scorcio del corrente anno deve essere fruito in tutta la sua interezza e non può essere ridotto in conseguenza dell’applicazione di soglie massime mensili.

L’articolo 6 del decreto ha introdotto un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, premio Inail escluso, per un periodo di sei mesi decorrenti dall’assunzione a tempo indeterminato o stabilizzazione di un contratto a termine e nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’agevolazione è fruibile dai datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli appartenenti al settore agricolo, che assumono o stabilizzano tra il 15 agosto al 31 dicembre 2020.

Nel fornire istruzioni per la corretta operatività dell’incentivo, l’Inps, nella circolare 133/2020, ha precisato che la misura massima di esonero mensilmente fruibile è pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il limite annuo di agevolazione che, riparametrato su base mensile, viene fissato in 671,66 euro (8.060,00/12).

Tale tetto, peraltro, è ulteriormente ribassato in funzione del rapporto tra la contribuzione sgravabile e il semestre di fruizione dell’agevolazione. A titolo di esempio, per un importo massimo di esonero 3.727,25 euro (si veda la tabella allegata) il limite mensile fissato dall’Inps è pari a 621,21 euro (3.727,25/6).

L’introduzione di una soglia massima mensile, che assolve esclusivamente necessità gestionali dell’istituto di previdenza, fa sì che le aziende possano finire col beneficiare dell’agevolazione in misura inferiore a quella complessivamente spettante. Infatti, nei periodi di paga in cui la contribuzione oggetto dell’incentivo si attesta su importi maggiori - in quanto alla relativa commisurazione concorrono erogazioni derivanti dall’applicazione di istituti contrattuali (quali premio produzione, straordinari, trasferte) - il tetto penalizza il pieno recupero dell’agevolazione.

Nel 2015, disciplinando lo sgravio triennale introdotto dalla legge 190/2014, l’Inps con il messaggio 1144/2015, ammise la possibilità di recuperare la quota di beneficio superiore alla soglia massima mensile di 671,66 euro nel mese corrente e in quelli successivi, comunque entro un determinato arco temporale, fornendo uno specifico codice di conguaglio per il flusso uniemens. È sperabile che analogo sistema possa essere adottato anche per l’esonero del Dl 104/2020 e, possibilmente, reso strutturale per tutte le ipotesi in cui il legislatore prevede incentivi contributivi con soglie massime annuali, fino all’auspicata adozione di un contatore individuale che risolva in modo definitivo l’impasse.

L'esempio

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