Agevolazioni

Lavoratori impatriati: tutte le condizioni per fruire del beneficio fiscale “rafforzato”

di Luca Barbieri e Daniela Ghislandi

A decorrere dal 1° gennaio 2021, il lavoratore che abbia trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 30 aprile 2019 e che al 31 dicembre 2019 risulti beneficiario del regime impositivo speciale previsto per i lavoratori impatriati può optare, quando siano soddisfatte le condizioni appositamente individuate e previo versamento di un apposito importo, per l’applicazione di un beneficio addizionale per ulteriori cinque periodi d'imposta, durante i quali i redditi di lavoro dipendente (o a questi assimilati) e i redditi da lavoro autonomo saranno sottoposti a tassazione limitatamente al 10 o 50 per cento del loro ammontare complessivo (articolo 1 comma 50 della Legge di Bilancio 2021, legge 178/2020).
L’esercizio dell'opzione consentirà ai lavoratori impatriati nei confronti dei quali si applichi il previgente regime fiscale speciale di estenderne l'applicazione per ulteriori cinque periodi d'imposta in base all’articolo 16, c. 3-bis del Dlgs 147/2015, cioè nell'ipotesi in cui il lavoratore interessato:
a) abbia almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo
ovvero
b) diventi proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nel corso dei dodici mesi che hanno preceduto il trasferimento della residenza fiscale in Italia; l'acquisto rileva quando sia perfezionato direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente ovvero dai figli, anche in comproprietà.
Per il suddetto ulteriore periodo di estensione della vigenza del regime fiscale speciale, i redditi di lavoro dipendente (anche a questi assimilati) o autonomo concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. Peraltro, nel caso in cui il lavoratore abbia almeno tre figli minorenni o a carico (anche se in affido preadottivo), i redditi anzidetti concorrono alla formazione del reddito complessivo nella sola misura del 10% del loro ammontare.
Fermo restando quanto sopra, l'opzione potrà essere esercitata a condizione che il lavoratore: sia stato iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o sia cittadino di uno Stato comunitario e previo versamento di un importo pari a:

1) il 10% dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente (o assimilati) e di lavoro autonomo prodotti in Italia e sottoposti al regime fiscale di favore percepiti nel periodo d'imposta precedente al periodo nel corso del quale è esercitata l'opzione e sempre che all'atto d'esercizio (formale) dell'opzione il lavoratore interessato:

- abbia almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo ovvero

- sia divenuto proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento della residenza o nel corso dei dodici mesi ad esso precedenti ovvero ne sia divenuto proprietario entro il diciottesimo mese dalla data d'esercizio dell'opzione (il titolo di proprietà dell'unità immobiliare può essere acquistato secondo le modalità indicate alla precedente lettera b)

2) il 5% dei redditi di lavoro dipendente (o assimilati) ovvero di lavoro autonomo prodotti in Italia e soggetti al regime impositivo speciale relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se al momento dell'esercizio dell'opzione il lavoratore interessato:

- abbia almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo

e

- diventi (o sia già divenuto proprietario) di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento della residenza fiscale in Italia o nei dodici mesi che precedono il trasferimento o ancora ne divenga proprietario entro il diciottesimo mese dalla data d'esercizio dell'opzione (il titolo di proprietà dell'unità immobiliare può essere acquistato secondo le modalità indicate alla precedente lettera b)

A titolo esemplificativo, si consideri l'ipotesi di un lavoratore che abbia trasferito la residenza fiscale in Italia dal periodo d'imposta in corso al 2017 e che fino al periodo d'imposta 2021 abbia assoggettato il proprio reddito al regime fiscale speciale, rilevando ai fini impositivi il solo 50 per cento del reddito effettivamente prodotto. L’articolo 1, comma 50 della Legge di Bilancio 2021 consente al lavoratore di poter estendere per ulteriori cinque periodi d'imposta (cioè sino al periodo d'imposta 2026) l'applicazione del regime fiscale speciale esercitando l'opzione di cui sopra, sempre che entro il 31 dicembre 2021 risulti soddisfatta almeno una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

La disciplina del diritto d'opzione di cui sopra è affidata a un provvedimento dell'agenzia delle Entrate da emanare entro il 2 marzo 2021.Il beneficio addizionale non trova applicazione con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati da sportivi professionisti e disciplinati dalla legge 91 del 23 marzo 1981.

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