Agevolazioni

Coltivatori, contributi entro il 16 febbraio

di Francesco Giuseppe Carucci

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali non dovranno osservare la scadenza di lunedì 18 gennaio (il 16 cade di sabato) per il versamento dell'ultima rata della contribuzione IVS 2020.

La sospensione del termine è stata disposta dall'articolo 10, comma 6, del “milleproroghe”, il Dl 183 del 31 dicembre 2020, e non potrà operare oltre il 16 febbraio.

La vicenda va inquadrata nell'ambito degli esoneri contributivi voluti dai decreti Ristori e Ristori bis per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Gli articoli 16 del Dl 137/2020 e 21 del Dl 149/2020 hanno introdotto un esonero contributivo, rispettivamente per i periodi contributivi di novembre e dicembre 2020, a favore di datori di lavoro e lavoratori autonomi appartenenti a quei comparti.

La legge 176 del 18 dicembre 2020, con cui è stato convertito in legge il primo decreto Ristori, ha abrogato le tre successive edizioni facendone salvi gli effetti. .

Ferma restando l'aliquota di computo delle pensioni, l'agevolazione riguarda dunque i contributi dovuti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti (e i coadiuvanti di questi ultimi). Il beneficio è quantificato in due dodicesimi della contribuzione dovuta per il 2020 senza a tal fine computare il premio Inail, riscosso in modalità unificata, e ad esclusivo debito dei coltivatori diretti.

La platea dei beneficiari è rappresentata dagli esercenti le attività identificate dai codici Ateco di cui all'attuale allegato 3 al Dl 137.

Per espressa previsione dell'articolo 16, come confermato dall'Inps con il messaggio 4272 del 13 novembre 2020, il beneficio è già stato riconosciuto nel versamento scaduto il 16 novembre scomputando dall'importo della rata il primo dodicesimo della contribuzione annua prevista per la fascia contributiva di appartenenza.

Il medesimo messaggio ha chiarito che le misure sono da ritenersi autorizzate nell'ambito del regime degli aiuti di Stato “Quadro temporaneo emergenza Covid-19” e che sarebbe stata predisposta apposita procedura informatica per presentare le istanze di esonero.

Con riferimento alla sospensione dei termini operata dal “milleproroghe”, la predisposizione della procedura telematica assume particolare rilievo. Infatti l'articolo 10 del Dl 183/2020 sospende i termini «fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021». In tal modo potranno essere conguagliati eventuali importi erroneamente versati in eccesso, o in difetto, a novembre. Si attende l'apertura del canale online dedicato.

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