Agevolazioni

Decontribuzione Sud, conta l’agenzia di somministrazione

di Aldo Bottini

La “decontribuzione Sud” si applica solo a una parte della tredicesima e, in caso di somministrazione, scatta solo se l’agenzia è collocata in una delle regioni in cui vale lo sgravio. Con il messaggio 72/2021, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti, a integrazione della circolare 122/2020 sull’applicazione dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 27 del Dl 104/2020 (decreto Agosto).

La norma prevede che l’esonero (nella misura del 30%) sia riconosciuto «con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, cioè Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Dato questo quadro normativo, l’Inps afferma che, in caso di somministrazione, la sede di lavoro che rileva per il riconoscimento del beneficio non è quella dell’utilizzatore (quella cioè dove il lavoratore somministrato è inviato a svolgere la prestazione), bensì quella dell’agenzia di somministrazione.

L’assunto, già discutibile sul piano dell’interpretazione letterale (l’espressione “sede di lavoro” rimanda al luogo dove viene effettivamente svolta la prestazione), può portare a conseguenze distoniche rispetto al sistema e persino paradossali. È noto infatti il principio generale secondo cui degli esoneri, sgravi o incentivi riconosciuti per le assunzioni beneficia, in caso di somministrazione, l’utilizzatore (articoli 31 e 33 del Dlgs 150/2015). L’agenzia, in quanto datore di lavoro, chiede l’esonero ma poi “gira” il relativo beneficio all’utilizzatore. Quindi sarebbe logico e coerente con il sistema che, in caso di somministrazione, a godere della decontribuzione Sud siano le imprese (e i lavoratori) che operano nelle regioni svantaggiate, indipendentemente da dove abbia sede l’agenzia.

Così, del resto, si erano in passato orientati, in situazioni analoghe, tanto il ministero del Lavoro quanto l’Inps. Ora, invece, l’istituto di previdenza ritiene che il beneficio non possa essere riconosciuto «allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’agenzia di somministrazione situata in regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio».

Legando il beneficio alla sede dell’agenzia e non dell’utilizzatore, potrebbero crearsi effetti paradossali e certo non voluti dal legislatore: imprese operanti al Sud potrebbero non poter beneficiare della decontribuzione solo perché l’agenzia alla quale si rivolgono per la somministrazione ha sede al Nord, e viceversa potrebbe goderne un’impresa del Nord qualora si avvalesse di un’agenzia che abbia «formalmente incardinato» (espressione peraltro dall’incerto significato giuridico) il lavoratore al Sud.

Per non dire delle ingiustificate differenze che potrebbero verificarsi, all’interno della stessa azienda, tra lavoratori in somministrazione e “diretti”, e tra somministrati da diverse agenzie. Insomma, un chiarimento, quello fornito sul punto dall’Inps, che certo non aiuta a perseguire le finalità della norma.

Nel messaggio 72/2021 Inps ha anche precisato che, in via generale per tutti i datori di lavoro interessati, la decontribuzione vale anche per la tredicesima mensilità, ma solo per i ratei riferiti ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, quelli in cui l’agevolazione è stata operativa. Per adeguarsi alle nuove indicazioni, i datori di lavoro che abbiano già calcolato l’esonero sull’intero importo devono rideterminarne il valore e restituire la parte relativa ai mesi gennaio-settembre nelle denunce contributive di competenza gennaio 2021, quindi entro il 16 febbraio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©