Agevolazioni

Dal 2022 aumenta l’aliquota per l’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale

di Aldo Forte

Confermato e rivisitato, dalla legge 178/2020, l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

L'articolo 1, comma 380, prevede infatti che dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva aggiuntiva prevista a carico degli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali presso l'Inps al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, è dovuta nella misura dello 0,48 %, in luogo dello 0,09% attuale. La contribuzione è destinata:
– per lo 0,46 %, al finanziamento del fondo per la razionalizzazione della rete commerciale istituito per far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale;
– per lo 0,02 %, alla festione degli esercenti attività commerciali.

La norma in esame fa salvo (dal 1° gennaio 2022) il meccanismo di adeguamento introdotto dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 284, della legge 145/2018) in base al quale, se dal monitoraggio degli oneri per le prestazioni dovute agli iscritti alla suddetta gestione e delle entrate contributive derivanti dalla richiamata aliquota emerga, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni, si procede all'adeguamento della medesima aliquota con specifico decreto interministeriale, in mancanza del quale l'Inps non riconosce ulteriori prestazioni.

Per il 2021, data la mancata applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 284, il riconoscimento delle prestazioni è consentito mediante trasferimento a carico del bilancio dello Stato per 167,7 milioni di euro.

L'indennizzo è stato istituito dal Dlgs 207/1996, a decorrere dal 1° gennaio 1996, per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche. L'articolo 2 del Dlgs prevede che l'indennizzo spetti ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
– più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
– iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Inps.

L'erogazione dell'indennizzo è subordinata, alle seguenti condizioni:
– cessazione definitiva dell'attività commerciale;
– riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
–cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La misura è stata più volte temporalmente estesa: tra i recenti interventi, l'articolo 19-ter del Dl 185/2009, il quale ha concesso il beneficio ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal Dlgs 207/1996 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016, e l'articolo 11-ter del Dl 101/2019 che lo ha esteso anche ai soggetti in possesso dei suddetti requisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. La legge di bilancio 2019 (la 145/2018) ha reintrodotto l'indennizzo, facendolo divenire strutturale a decorrere dall'anno 2019.

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