Agevolazioni

Niente tassazione sui bonus anti Covid per gli autonomi

di Andrea Dili

Con la risposta a interpello 84 di ieri l'agenzia delle Entrate chiarisce l'ambito di applicazione dell'articolo 10-bis del Dl 137/2020 (decreto Ristori), confermando la non imponibilità, ai fini di imposte dirette e Irap, delle somme percepite eccezionalmente da imprenditori e professionisti a titolo di indennità o contributi finalizzati a contrastare gli effetti negativi conseguenti all'emergenza sanitaria Covid-19.

Ricordando che la norma prevede una generale defiscalizzazione di tali somme, indipendentemente dal soggetto erogante e dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, la risposta dell'Agenzia fa riferimento all'avviso pubblico Start, emanato dalla Regione Puglia nel luglio 2020 con l'obiettivo di sostenere i lavoratori autonomi e i professionisti colpiti dagli effetti della pandemia. In particolare il bando prevedeva la corresponsione di un contributo una tantum di 2mila euro a favore di tre categorie:

- professionisti iscritti a un albo e alla relativa cassa di previdenza;

- professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps;

- titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Condizione per beneficiare del contributo era aver registrato, nell'ultima dichiarazione presentata, un reddito di lavoro autonomo e un volume d'affari non superiori rispettivamente a 23.400 e a 30mila euro.

Proprio il riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa viene messo sotto la lente dall'Agenzia, partendo dal presupposto che la defiscalizzazione di indennità e contributi è espressamente riferita soltanto agli esercenti impresa, arte o professione e ai lavoratori autonomi.

In merito, l'Agenzia correttamente rileva che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non generano redditi di lavoro autonomo ma, in ossequio a quanto disposto dalla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 50 del Tuir, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, fatta salva l'ipotesi che la collaborazione afferisca all'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente. La possibilità di beneficiare della defiscalizzazione dei contributi, quindi, non verrebbe ordinariamente accordata ai collaboratori che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Nel caso in esame, tuttavia, l'Agenzia formula una diversa conclusione, estendendo la non imponibilità Irpef anche alle somme percepite dai collaboratori. Tale decisione viene argomentata facendo riferimento al fatto che, ai fini dell'ottenimento del contributo regionale, l'avviso pubblico contemplava anche per i collaboratori la condizione del possesso di redditi di lavoro autonomo (evidentemente afferenti ulteriori posizioni lavorative).

Di conseguenza, l'orientamento dell'Agenzia, espresso in relazione a un bando che si riferisce ai collaboratori utilizzando una terminologia impropria (“reddito di lavoro autonomo”, “volume d'affari”), deve essere riferito allo specifico caso esaminato, confermando la regola generale che esclude i collaboratori dal novero dei soggetti contemplati dall'articolo 10-bis del Dl 137/2020.

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