Agevolazioni

Aiuti di stato, proroga e ampliamento dei massimali

di Adriano Majolino

La Commissione europea ha deciso di prorogare il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, ampliandone anche il campo di applicazione.

Vista la loro incidenza sugli esoneri contributivi e le decontribuzioni dell'ultima legge di bilancio, anche il mondo del lavoro attendeva questi provvedimenti che, per fortuna, non hanno tardato ad arrivare. Per mezzo di essi, migliora il quadro d'insieme per gli esoneri relativi alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori under 36 e donne lavoratrici di cui ai commi 10 e ss. della L. 30 dicembre 2020, n. 178 la cui efficacia resta comunque subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Stessa sorte per la decontribuzione Sud di cui all'art. 27, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, concessa dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, così come per l'incentivo di cui al comma 306, L. 30 dicembre 2020, n. 178, riservato ai datori di lavoro privati che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.
Nel dettaglio, la Commissione europea ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2021 il "quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea lo scorso 20 marzo 2020 (2020/C 91 1/01). Il c.d. temporary framework, lo ricordiamo, fu tempestivamente adottato per sostenere l'economia degli stati membri appena travolti dalla pandemia da COVID-19 e, per quanto di nostro interesse, la sua iniziale scadenza al 31 dicembre 2020 era già stata prorogata una prima volta al 30 giugno 2021 (2020/C 7127 final).
Inoltre, di grande rilevanza, la Commissione europea ha notevolmente aumentato i massimali per impresa inizialmente stabiliti nel quadro temporaneo.
Per quanto attiene gli "aiuti di importo limitato" concessi nell'ambito del quadro temporaneo, i massimali sono stati modificati nella seguente misura:
– 225.000 euro (rispetto agli iniziali 100.000 euro) per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli;
– 270.000 euro (rispetto agli iniziali 120.000 euro) per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
– 1.800.000 euro (rispetto agli iniziali 800.000 euro) per impresa operante in tutti gli altri settori.
Come in passato, questi aiuti possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" (Regolamento Ue 1407/2013) fino a 25.000 euro per impresa operante nel settore agricolo, 30.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e acquacoltura e 200.000 euro per impresa operante in tutti gli altri settori.

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