Agevolazioni

Per il Fondo competenze intese entro giugno

di Giorgio Pogliotti, Claudio Tucci

Con il via libera della corte dei Conti al decreto interministeriale (Lavoro-Mef), le imprese hanno tempo fino al 30 giugno per stipulare gli accordi collettivi con i sindacati per accedere al Fondo nuove competenze per il 2021. Sempre entro il 30 giugno vanno presentate all’Agenzia nazionale per le politiche attive, le domande di accesso al Fondo per completare le procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31 dicembre.

C’era molta attesa da parte delle aziende, visto che è scaduto lo scorso 31 dicembre il precedente termine per stipulare gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzato all’attivazione di percorsi di accrescimento delle competenze dei lavoratori. Anche per quest’anno gli accordi devono prevedere, tra l’altro, i progetti formativi, il numero di addetti coinvolti e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi formativi (il limite massimo resta 250 ore).

Le attività di sviluppo delle competenze devono concludersi entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di Anpal (si sale a 120 giorni nei casi di finanziamento degli interventi da parte dei fondi paritetici interprofessionali).

Il Fondo nuove competenze è operativo dallo scorso novembre, con un budget di 730 milioni di euro. A oggi, vale a dire a circa tre mesi dal suo avvio, ha coinvolto 590 aziende, di tutte le dimensioni e di diversi settori, sull’intero territorio nazionale, e più di 91mila dipendenti, per un totale di quasi 8 milioni di ore di lavoro convertite in formazione. Soddisfatto il ministro del Lavoro uscente del governo Conte, Nunzia Catalfo: lo «strumento consente di adeguare le competenze del capitale umano alle nuove sfide del mercato del lavoro».

Il decreto interministeriale conferma che possono essere soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti (anche soggetti privati) accreditati a livello nazionale o regionale, quali, ad esempio, università, scuole, Its, centri di ricerca.

Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo (se previsto dall’accordo collettivo).

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