Agevolazioni

Sgravi contributivo donne anche per i contratti a termine

di Barbara Massara

Con la circolare 32/201 arrivano dall'Inps i primi chiarimenti sulla disciplina del rinnovato esonero per l'assunzione delle donne svantaggiate, che la legge di Bilancio 2021 ha esteso dal preesistente50 al 100% per il biennio 2021 e 2022, nei limiti di 6.000 euro annui.
L'agevolazione è destinata a tutti i datori di lavoro privati, mentre dal punto di vista delle lavoratrici nel provvedimento l'istituto chiarisce gli specifici requisiti che queste devono possedere.

Nonostante la legge di Bilancio faccia generico riferimento all'assunzione di donne lavoratrici, il rinvio alla disciplina dell'articolo 4, commi 9-11, della legge 92/2012 riconduce alla nozione di donna svantaggiata nella quale sono ricomprese diverse categorie:
- con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi (in base all'articolo 19, comma 1, del Dlgs 150/2015 e all'articolo 4, comma 15-quater, del Dl 4/2019);
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in una delle regioni beneficiarie dei fondi strutturali Ue (ex Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020)
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, che svolgono professioni o attività economiche con accentuata disparità occupazionale di genere (decreto Lavoro-Finanze 234/2020)
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Il concetto di privo di impiego è definito dal Dm del ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017, e si riferisce a coloro che negli ultimi 6 (o 24) mesi non abbiano svolto rapporti di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi o che negli ultimi 6 mesi abbiano avuto rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato con redditi che non superano i limiti di esenzione fiscale (4.800 euro per gli autonomi e 8.145 euro per i parasubordinati).

Nonostante la legge di Bilancio non richiami il comma 8 dell'articolo 4 della legge 92/2012, che espressamente si riferisce ai contratti a tempo determinato, l'Inps attraverso un'interpretazione estensiva e organica della norma, ha riconosciuto come agevolabili oltre le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni, nonché le stabilizzazioni effettuate entro 6 mesi (per un massimo di 18 mesi), anche le assunzioni a tempo determinato (per un massimo di 12 mesi, compresa l'eventuale proroga).

Anche se la misura dell'incentivo è pari al 100% nei limiti di 6.000 euro annui, come sempre, rimangono esclusi i contributi non aventi natura previdenziale, il contributo Tfr, lo 0,30% della formazione interprofessionale, i contributi ai fondi di solidarietà. Anche sotto il profilo delle condizioni si richiamano le regole di carattere generali previste dall'articolo 31 del Dlgs 150/2015, nonché quelle dettate dall'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006.

La condizione più delicata e anche più complessa da verificare, espressamente richiesta dalla legge di Bilancio 2021, è l'incremento occupazionale netto cioè l'aumento del numero netto dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, calcolata in Ula (unità di lavoro-anno), da verificare mese per mese nonché con il valore medio dei 12 mesi successivi all'assunzione potenzialmente agevolata.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni, nei limiti della contribuzione dovuta, eccetto per quelli che espressamente siano dichiarati incumulabili, quali ad esempio l'esonero strutturale per l'assunzione dei giovani introdotto dall'articolo 1, commi 100-108 e 113-115, della legge 205/2017. Il beneficio, configurandosi come un aiuto di Stato, rientra nel Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'emergenza Covid (Temporary Framework) della Commissione Ue, ed è subordinato all'autorizzazione di quest'ultima. Al riguardo l'Inps ha precisato che è in coso un'interlocuzione con la Commissione Ue, al termine della quale, fornirà alle aziende le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero.

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