Agevolazioni

Sgravio Sud, conto della tredicesima ancora in sospeso

di Barbara Massara

Il datore di lavoro che ha restituito lo sgravio Sud calcolato sui primi 9 ratei della tredicesima mensilità del 2021 deve attendere la decisione della Camera collegiale del 2 marzo per sistemare definitivamente questa situazione.

È questo l’effetto del decreto 876/2021 emesso dal Tar Lazio il 13 febbraio scorso, che ha sospeso gli effetti dei messaggi Inps 72/21 (lavoratori iscritti alla Gestione Privata) e 170/21 (lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica), con cui l’Istituto a metà gennaio scorso aveva comunicato che l’esonero ex articolo 27 del DL 104/20 spettava sulla tredicesima mensilità solo per i ratei maturati da ottobre a dicembre 2020 (periodo di vigenza dell’esonero).

Contestualmente, istruiva le aziende che avessero fruito dell’esonero sull’intero importo della mensilità aggiuntiva di provvedere alla relativa restituzione con il flusso Uniemens di competenza di gennaio 2021 e quindi con relativo versamento entro il 16 febbraio.

Poiché il provvedimento cautelare del Tar è arrivato a paghe di gennaio chiuse, nonché in prossimità della scadenza del pagamento dei relativi contributi, e poiché l’Inps ne ha dato comunicazione il 19 febbraio 2020 con il messaggio 728, la stragrande maggioranza dei datori si erano già adeguati alle istruzioni dell’Istituto, avendo provveduto al versamento delle differenze contributive.

Queste stesse aziende devono comunque attendere la decisione finale, che sarà assunta in sede collegiale dal Tar del Lazio il 2 marzo, per capire se potranno o meno effettivamente recuperare la differenza contributiva già versata e calcolata sui 9 ratei di mensilità aggiuntiva maturati da gennaio a settembre 20.

Qualora il Tribunale amministrativo non accettasse l’interpretazione fornita dall’Inps, dando quindi ragione alla ricorrente Associazione nazionale dei Consulenti del lavoro, l’Istituto dovrà poi fornire ai datori le istruzioni per il recupero dell’indebito versamento, considerato che nel flusso Uniemens di 01/2021, e in particolare nella denuncia aziendale, era stato previsto un apposito codice causale a debito con il quale esporlo (M317).

Per coloro che non avessero invece ancora effettuato il versamento, per ragioni di tempo o perché fiduciosi dell’esito del ricorso del sindacato dei Consulenti del lavoro, una decisione favorevole li libererebbe in via definitiva da qualsiasi obbligazione.

Nel caso, invece, di decisione favorevole all’Inps, che accerti la sussistenza dell’obbligo contributivo pieno sui primi 9 ratei di tredicesima, considerata la difficoltà interpretativa della questione definitivamente risolta dall’intervento della magistratura amministrativa, dovrebbe essere applicata la misura di favore prevista in questa fattispecie dall’articolo 116, comma 5, lett. a) della legge 38/2000, che consiste nella riduzione delle sanzioni alla misura degli interessi civili.

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