Agevolazioni

Bonus assunzione donne, l’incremento occupazionale va calcolato su tutto il gruppo aziendale

di Gianfranco Nobis

Il calcolo dell'incremento occupazionale netto indispensabile ai fini della legittima fruizione del beneficio legato alle assunzioni di donne per il periodo 2021-2022 previsto dai commi 16-19 della legge 178/2020 (Bilancio 2021) dovrà essere determinato in base all'intero organico dei gruppi aziendali e non in relazione alla singola azienda.

L'indicazione proviene dal punto 6.1 della circolare 32/2021 attraverso la quale l'Inps interviene interpretando le indicazioni contenute nel comma 17. In particolare la norma stabilisce che l'incremento dell'occupazione debba considerare anche le eventuali diminuzioni del numero di occupati che si verifichino in società controllate o collegate secondo l'articolo 2359 del Codice civile. Per l’Inps, dall'interpretazione letterale della norma consegue che allo stesso modo le imprese potranno beneficiare anche degli eventuali incrementi occupazionali riscontrati all'interno del medesimo gruppo.

Il concetto d'incremento occupazionale netto dunque, limitatamente al beneficio per assunzioni di donne, si allinea alla definizione d'impresa unica già prevista dalla normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato. Il regolamento 1407/2013 "De Minimis" all'articolo 2 punto 2 dispone infatti che si è in presenza un'impresa unica (e quindi di un gruppo) quando si riscontri una delle seguenti relazioni:
– un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
– un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
– un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
– un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Il requisito dell'incremento occupazionale richiede che il confronto tra la media delle unità lavorative anno (Ula) nell'anno precedente all'assunzione debba essere superiore alla media Ula dell'anno successivo alla stessa. Inoltre, nel caso in cui tale incremento non sia realizzato, l'azienda dovrà restituire il beneficio indebitamente fruito (si veda al riguardo la risposta all'interpello 34/2014 del ministero del Lavoro). Così ad esempio, l'assunzione effettuata il giorno 1° marzo 2021 dovrà realizzare un incremento del numero di Ula del periodo 1° marzo 2020-28 febbraio 2021 in raffronto al periodo 1° marzo 2021 - 28 febbraio 2022.

Per effetto delle indicazioni fornite dall'Inps tramite la circolare 32/2021, tale procedimento di raffronto, limitatamente alle assunzioni beneficiare dell'incentivo previsto per le donne, in ottemperanza al concetto d'impresa unica proprio della disciplina comunitaria, dovrà essere effettuato computando l'organico di tutte le aziende del gruppo e non più limitatamente all'andamento occupazionale della singola azienda.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©