Agevolazioni

Domande e risposte

1 - A quanto ammonta il Reddito di emergenza?

L’articolo 12 del Dl 41/2021 ha rinnovato l’assegno per tre mensilità (marzo, aprile, maggio 2021), ciascuna pari a 400 euro come importo minimo, moltiplicato per i parametri della scala di equivalenza del reddito di cittadinanza (come definita dall’articolo 2, comma 4 del Dl 4/2019), ad esempio per 1,4 per un adulto con un figlio minorenne), fino a un massimo di 800 euro mensili a famiglia. Il moltiplicatore può arrivare a 2,1 se nel nucleo, oltre agli altri componenti, ci sono disabili gravi o persone non autosufficienti. In questo caso, l’importo dell’assegno mensile può raggiungere 840 euro.

2 - Quali sono i requisiti per poter chiedere il Reddito di emergenza?
Le tre nuove mensilità dell’assegno saranno riconosciute ai nuclei familiari con i seguenti requisiti:
- Isee sotto 15mila euro;
- reddito familiare, riferito a febbraio 2021, inferiore alla quota di Rem calcolata in base ai membri del nucleo (quindi 400 euro moltiplicati per la relativa scala di equivalenza), aumentata in caso di richiedenti che vivono in affitto (con locazione regolare) di un importo pari a un dodicesimo del canone annuo;
- patrimonio mobiliare 2020 inferiore a 10mila euro, aumentato di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro (accresciuto di 5mila euro in presenza di disabili gravi o non autosufficienti).

Sono inoltre confermate, tra i requisiti, la residenza in Italia del richiedente e le seguenti incompatibilità: con la pensione diretta o indiretta, con un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda superi l’importo del Rem assegnato al nucleo richiedente; con il reddito di cittadinanza; con altre indennità percepite dal richiedente (in questo caso quelle previste dall’articolo 10 del Dl 41/2021, destinate a precari e stagionali dello sport, del turismo e della cultura).

3 - Come funziona il Rem per i disoccupati?
Il Dl Sostegni ha previsto un nuovo target per il Rem, seppur nella versione ridotta da 400 euro mensili, quindi per un totale di 1200 euro: ne potranno beneficiare tutti i soggetti con Isee inferiore a 30mila euro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio scorso la Naspi o la Discoll, purché non abbiano sottoscritto un contratto di lavoro subordinato o di co.co.co e non percepiscano altre indennità.

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