Agevolazioni

Fruizione retroattiva della decontribuzione Sud per la somministrazione

di Matteo Prioschi

A seguito del nuovo orientamento espresso dal ministero del Lavoro, Inps ha ufficializzato che l'agevolazione “decontribuzione Sud” è fruibile anche per i lavoratori somministrati impiegati in un'azienda del Sud ma assunti da un'agenzia per il lavoro collocata in altra regione.

Il messaggio 1361/2021 modifica le istruzioni fornite con il messaggio 72/2021 e con la circolare 33/2021. Nel nuovo documento, l'istituto di previdenza afferma che le sue sedi territoriali devono verificare, tramite il modello Unisomm, se il somministrato è impiegato presso un'azienda situata in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna. In tal caso viene attribuito il codice di autorizzazione “OL” e l'agenzia per il lavoro può beneficiare della decontribuzione, che poi viene ribaltata a favore dell'utilizzatore.

L'agevolazione viene riconosciuta retroattivamente dal 1° ottobre 2020 e il recupero dei mesi pregressi va effettuato secondo le istruzioni contenute nelle circolari 122/2020 e 33/2021.

Poiché le istruzioni precedenti in base a cui la decontribuzione Sud scattava anche nel caso di lavoratore impiegato al Nord ma selezionato da un'agenzia per il lavoro collocata al Sud, Inps afferma che in tal caso l'eventuale sconto fruito tra ottobre 2020 e marzo 2021 non deve essere restituito. Ma da oggi in queste situazioni la decontribuzione non viene più riconosciuta.

Infine viene ricordato che questa agevolazione rientra tra gli aiuti di Stato compatibili con il quadro temporaneo per l'emergenza Covid-19 e quindi è necessario il rispetto dei relativi requisiti:
- beneficio concesso entro la fine del 2021;
- di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- concesso a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019 o concesso a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

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