Agevolazioni

Filiere agricole, esonero dei contributi da chiedere entro il 12 maggio

di Roberto Caponi

Sono state finalmente emanate, da parte dell'Inps, le istruzioni operative per l'applicazione dell'esonero contributivo straordinario previsto dall'articolo 222, comma 2, del Dl 34/2020 e dall'articolo 58/quater del Dl 104/2020 in favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
Lo sgravio – che riguarda i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 – rappresenta una delle misure più importanti disposte dal legislatore in favore del settore agricolo per fronteggiare le difficoltà derivanti dall'emergenza Covid-19, con uno stanziamento rilevante di risorse (477,9 milioni).
Al riguardo l'Inps, con circolare n. 57/2021, ha fornito importanti precisazioni, a partire dall'ambito di applicazione del beneficio. Possono infatti ottenere l'esonero contributivo i datori di lavoro appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura che svolgono le attività identificate dai codici Ateco indicati nei decreti ministeriali 15 settembre 2020 e 10 dicembre 2020. Nell'ipotesi (non infrequente) in cui l'azienda svolga una pluralità di attività è sufficiente, per l'accesso al beneficio, che almeno una di queste attività sia riconducibile ad uno dei predetti codici Ateco. In tal caso (pluralità di attività) l'esonero è riconosciuto per la contribuzione afferente all'intera posizione contributiva dell'azienda e non solo con riferimento all'attività che rientra nei predetti codici Ateco.
Si tratta di una soluzione interpretativa coerente con il dettato legislativo e che tiene conto del fatto che le imprese agricole sono sempre più caratterizzate dalla multifunzionalità; circostanza questa che, in concreto, non consente facilmente di individuare l'attività principale tra quelle contestualmente esercitate.
Per accedere allo sgravio le imprese interessate devono presentare apposita domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare (e quindi entro il 12 maggio 2020) su specifico modulo reperibile sul “portale delle agevolazioni”. L'esonero si applica sui contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per i dipendenti occupati nel primo semestre del 2020 (operai, impiegati, quadri e dirigenti) con esclusione dei contributi Inail, di quelli per la formazione continua (0,30%) e della quota a carico dei lavoratori.
Il beneficio spetta nei limiti fissati dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”, pari a 225 mila euro per le imprese operanti nel settore primario della produzione agricola; in caso di superamento di tale limite individuale l'agevolazione sarà ridotta per la quota eccedente. A tal fine gli interessati sono tenuti a dichiarare nella domanda gli aiuti percepiti o richiesti che rientrano nel predetto “Quadro temporaneo”; impresa tutt'altro che semplice considerata la complessità, lacunosità ed eterogeneità della normativa di riferimento.
Sarebbe stato preferibile, per esigenze di semplificazione, porre a carico dell'Inps la verifica nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Peraltro, poiché il predetto limite riguarda tutti gli aiuti percepiti dall'azienda in virtù della legislazione anti-covid (non solo quelli previdenziali) sussiste il concreto rischio che soprattutto le imprese di certe dimensioni possano incorrere nel superamento di detta soglia, oggettivamente troppo bassa (nonostante sia stata recentemente rivista), considerata la situazione di emergenza in essere.
Le imprese che a suo tempo hanno già provveduto al versamento dei contributi oggetto dell'esonero, laddove la domanda sia accolta, potranno portare in compensazione le maggiori somme versate con la contribuzione futura, mentre i datori di lavoro che – in attesa dei decreti ministeriali di attuazione e delle istruzioni Inps – hanno sospeso i versamenti relativi al primo semestre 2020 devono sistemare la loro posizione entro 30 giorni dall'accoglimento totale o parziale della domanda, versando le quote contributive che non sono oggetto di esonero. Fino ad allora nei confronti delle aziende che hanno sospeso i versamenti la regolarità contributiva si considera sussistente.

La circolare n. 57/2021 dell'Inps

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