Agevolazioni

Contratto di rioccupazione, il progetto di inserimento è in formato libero

di Barbara Massara

È consentito assumere con contratto di rioccupazione anche in adempimento di un obbligo di legge o di contratto collettivo, considerata la natura speciale del nuovo strumento finalizzato alla creazione di occupazione. Lo precisa l'Inps nella circolare 115/2021 con la quale fornisce le prime indicazioni operative riguardanti la categoria di contratto a tempo indeterminato introdotta dall'articolo 41 del Dl 73/2021 (Sostegni-bis), stipulabile dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 da tutti i datori di lavoro privati, esclusi quelli agricoli, domestici e del settore finanziario e assicurativo.

Le istruzioni arrivano dopo l'autorizzazione della Commissione Ue ricevuta il 14 luglio 2021 (a seguito di richiesta notificata dall'Italia il 28 giugno), e quindi dopo che di fatto è già trascorso uno dei quattro mesi in cui è consentito utilizzare tale contratto. Bisognerà comunque attendere settembre per l'adozione di un ulteriore provvedimento nel quale saranno definiti il procedimento di richiesta (finalizzato all'autorizzazione in base ai fondi disponibili) nonché le modalità di esposizione nel flusso uniemens per fruire dell'esonero contributivo correlato.

Il contratto è destinato alla rioccupazione di soggetti disoccupati secondo la definizione dell'articolo 19 del Dlgs 150/2015, cioè privi di impiego che hanno presentato in via telematica la dichiarazione di immediata disponibilità. Questi soggetti per i primi sei mesi di attività saranno impegnati in un progetto individuale di inserimento finalizzato all'adeguamento delle competenze al nuovo contesto lavorativo.

Sfortunatamente l'Inps nella circolare 115/2021 non fornisce alcuna indicazione sulle modalità e sul contenuto del progetto di inserimento, che pertanto le aziende dovranno autonomamente costruire sulla base del proprio fabbisogno formativo, mutuando, sebbene in forma decisamente più semplificata, alcune indicazioni dai piani formativi degli apprendisti.

Ulteriore specialità consiste nel fatto che durante l'inserimento è consentito recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, mentre al termine del progetto è ammesso il recesso ad nutum, cioè senza motivazione, al pari di quanto avviene per il contratto di apprendistato. Il licenziamento durante o alla fine dell’inserimento, farà però decadere il datore di lavoro dal diritto allo specifico esonero contributivo previsto per 6 mesi, in misura pari al 100% della contribuzione datoriale (esclusi i soliti contributi non esonerabili), nel limite massimo di 3.000 euro.

Come sempre l'Inps si sofferma in modo puntuale sulle condizioni generali e specifiche a cui è subordinato l'esonero, precisando la non applicazione dei principi generali contenuto nell'articolo 31 del Dlgs 150/2021 riferiti al divieto di assunzione in adempimento di un obbligo legale o contrattuale (lettera a) e di assunzione di lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da datori di lavoro con assetti sostanzialmente coincidenti con quello che assume con contratto di rioccupazione (lettera d).

Con riferimento alla condizione specifica secondo cui i datori di lavoro interessati non devono aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (oltre che collettivi) nei 6 mesi precedenti, l'istituto chiarisce che non devono essere considerati quelli effettuati per sopravvenuta inidoneità o per superamento del periodo di comporto.

In materia di cumulo con altri benefici contributivi, viene confermata la regola della fruizione in successione, secondo la quale terminato l'esonero dei 6 mesi del contratto di rioccupazione, sarà possibile fruire di un ulteriore beneficio (per esempio under 35 o donne svantaggiate), ma al netto del periodo semestrale già fruito per il contratto di rioccupazione.

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