Agevolazioni

Slalom fra 15 divieti per conquistare uno sgravio di 2.500 euro

di Enzo De Fusco

Sono almeno 15 i divieti per non incorrere nella restituzione dei benefici contributivi di sei mesi previsti dal contratto di rioccupazione, a dimostrazione di come sia sempre più necessaria la riforma delle regole sulle agevolazioni. Andiamo per ordine.

Sotto il profilo contrattuale è vietato il beneficio se l’assunzione avviene con la formula di apprendistato e non spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine in corso.

Per la gestione del rapporto, è vietato il contratto se nei sei mesi precedenti le aziende hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo nella medesima unità produttiva. È vietato, altresì, licenziare il lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento. Ma è anche vietato procedere al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore della medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.

Sul piano dell’effettivo utilizzo dell’incentivo, l’Inps con la circolare 115 stabilisce che è vietato calcolare l’esonero sul contributo dovuto al fondo Tfr, su quello versato ai fondi pensione, sul contributo dello 0,30% da destinare ai fondi interprofessionali e sui premi Inail.

Allo stesso modo è vietato l’utilizzo del beneficio sui contributi che non hanno natura previdenziale e, quindi, sul contributo di solidarietà, sui versamenti alla previdenza complementare e ai fondi di assistenza sanitaria, per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti. Inoltre, occorre fare attenzione perché l’esonero spetta al netto delle misure compensative riconosciute alle imprese che versano il Tfr alla previdenza complementare.

È vietato sospendere il periodo di sei mesi di utilizzo del beneficio, fatta eccezione nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.

Ma non è tutto. Ci sono anche i “normali divieti” che si applicano per il solo fatto di utilizzare un beneficio statale. Il beneficio è vietato se l’assunzione vìola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che lo abbia manifestato per iscritto. Su questo tema non è mai stato dato un indirizzo interpretativo chiaro alle imprese sull’attuazione territoriale e quantitativo dell’obbligo.

Il beneficio è vietato presso l’azienda in cui sono in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione. Tale limite non si applica nel caso in cui la cassa riguardi la causale Covid. Infine, è vietato il beneficio se il datore non ha il Durc positivo e se ha commesso violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro.

Nessun beneficio se il datore non rispetta i contratti collettivi anche se paga regolarmente i lavoratori nel rispetto dell’articolo 36 della Costituzione.

Dopo aver superato questo labirinto, va tenuto conto che l’agevolazione è anche vietata se supera i limiti del temporary framework e quindi di 1,8 milioni entro il 31 dicembre 2021, escludendo di fatto l’agevolazione per le assunzioni che avvengono nelle medie e grandi aziende.

E tutto questo per sei mesi di riduzione contributiva, che corrispondono a circa 2.500 euro per lavoratore.

I 15 divieti

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