Agevolazioni

Autonomi, da domani istanze all’Inps sull’esonero contributivo

di Lorenzo Pegorin

Da domani, sarà possibile per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali Inps, presentare domanda di esonero contributivo per l’anno 2021, così come previsto dall’articolo 1, comma 21, della legge 178/2020.

Possono, invece, già inoltrare istanza alla rispettiva Cassa i professionisti iscritti a un Albo. Ad esempio ingegneri e architetti (Inarcassa), commercialisti (dottori e ragionieri) e avvocati sono già stati messi da qualche giorno nelle condizioni di poter presentare la relativa domanda al proprio istituto di appartenenza.

Per quanto riguarda il termine di scadenza si ricorda che, nello specifico, tutti gli iscritti alla gestione separata e alle gestioni speciali Ago (artigiani e commercianti) dovranno inviare le domande all’Inps entro il 30 settembre 2021, mentre la scadenza per gli iscritti alle Casse previdenziali private è fissata al 31 ottobre 2021.

Per entrambe le ipotesi (professioni con cassa e soggetti Inps) i requisiti sono gli stessi e sono quelli fissati dal decreto ministeriale del 17 maggio 2021.

Per quanto attiene ai requisiti “numerici” viene richiesto un calo di fatturato pari almeno al 33% nel 2020 rispetto al 2019, e un reddito non superiore a 50mila euro nel 2019.

Inoltre, ai fini del riconoscimento dell’esonero dei contributi, il beneficiario, non deve essere titolare di contratto di lavoro subordinato, né di pensione diretta (fatta esclusione dell’assegno ordinario di invalidità o altri emolumenti corrisposti in caso di invalidità). A tal fine è necessario non aver presentato, per il medesimo fine altra domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria.

L’importo massimo dell’esonero riconosciuto sarà pari a 3mila euro, e andrà eventualmente riparametrato su base mensile. Per i soggetti appartenenti alle Casse professionali privatizzate l’esonero ha come oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell’anno 2021 in scadenza entro il prossimo 31 dicembre, con esclusione dei contributi integrativi.

Il taglio dei versamenti si applica, nello specifico, per i seguenti contribuenti:

lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria (artigiani e commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e lavoratori iscritti alla gestione separata sempre dell’Inps e che dichiarano redditi secondo l’articolo 53, comma 1, del Dpr 917/1986. Sono compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato. L’esonero spetta per i contributi 2021 dovuti a rate (fissi) o con acconti;

professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 509/1994 e al decreto legislativo 103/1996. L’esonero spetta per i contributi di competenza 2021 da versare con rate o acconti;

medici, infermieri e altri professionisti e operatori individuati dalla legge 3/2018, già collocati in quiescenza, a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione per far fronte all’emergenza Covid-19. L’esonero spetta per i contributi 2021 da versare con rate o acconti.

In ultima analisi si ricorda che, per la presentazione della domanda vanno utilizzati i canali telematici previsti, accedendo allo specifico Cassetto previdenziale del contribuente.

Questi i relativi percorsi:

per artigiani e commercianti, «Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti», «Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L.178/2020»;

per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, «Cassetto lavoratori autonomi Agricoli», «Comunicazione bidirezionale»;

per i professionisti iscritti alla Gestione separata, «Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti», «Domande Telematiche», «Esonero contributivo L. 178/2020».

Come già indicato dall’Inps, per chi intende presentare domanda di accesso è possibile non versare i contributi in scadenza in data successiva alla pubblicazione della circolare 124 del 6 agosto 2021.

Una volta ricevuta la domanda, sarà l’istituto nazionale della previdenza sociale a comunicare l’esonero, previa verifica tramite i propri sistemi istituzionali di comunicazione bidirezionale.

I limiti dell’agevolazione

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