Agevolazioni

Esclusi gli amministratori di società agricole

di Francesco Giuseppe Carucci

Con la circolare 124/2021, l’Inps ha operato l’esclusione dall’esonero contributivo per i lavoratori autonomi agricoli se assicurati «per l’attività di amministratore in società di capitali» poiché, in tal caso, «il reddito percepito non si configura come reddito prodotto dall’azienda».

La motivazione addotta dall’istituto di previdenza a sostegno dell’esclusione non convince molto e non si preoccupa di scindere amministratori nel contempo soci delle società , da amministratori non soci. Né vi è alcun riferimento alla eventuale percezione di compenso per l’attività amministrativa.

L’articolo 1, comma 5 del Dlgs 99/2004 dispone che le indennità e le somme percepite per l’attività svolta in società agricole, anche se di capitali, sono considerate redditi da lavoro derivanti da attività agricole, che consentono l’iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale agricola. La circolare Inps 48/2006 ha poi precisato che gli amministratori di società di capitali agricole non devono essere iscritti nella gestione separata, ma solo in quella dell’agricoltura.

È dunque difficile comprendere come mai gli amministratori “agricoli” non possano essere ammessi all’agevolazione. Anche perché l’Inps non opera la medesima preclusione per gli amministratori di società di capitali esercenti attività che obbligano all’iscrizione nelle gestioni di artigiani e commercianti.

Ciò probabilmente poiché, come sancito dalla Cassazione con l’ordinanza 1759/2021, l’amministratore di società di capitali non agricole, quand’anche nel contempo socio, se si occupa della mera attività amministrativa senza partecipare al lavoro aziendale è tenuto esclusivamente all’iscrizione nella gestione separata. In tal caso, non essendovi alcun legame tra il reddito prodotto dalla società nell’esercizio dell’attività commerciale o artigiana e il compenso dell’amministratore, non sembrerebbe possibile l’ammissione al beneficio contributivo. Al contrario, ove l’amministratore sia anche socio della società e assicurato presso la gestione commercianti o artigiani in quanto attivo partecipante al lavoro aziendale, al sussistere di tutti i requisiti imposti dalla norma di riferimento, dovrebbe competere l’esonero dal versamento della contribuzione calcolata sul reddito minimale dovuta alla gestione di appartenenza. Nessun particolare problema, invece, sembra porsi nel caso del socio iscritto in una delle due menzionate gestioni che non percepisce compenso.

In assenza di indicazioni più specifiche, alla luce del ragionamento che precede, è lecito ritenere che l’esclusione posta dall’Inps possa operare esclusivamente nell’ipotesi, peraltro remota nel mondo agricolo, in cui l’amministratore di società di capitali non sia socio della stessa ed eserciti esclusivamente l’attività amministrativa. Ciò in analogia con l’ipotesi di amministratori di società di capitali artigiane o commerciali che, non partecipando direttamente al lavoro aziendale, non sono iscritti nelle apposite gestioni previdenziali.

La fattispecie è particolare e rende auspicabile un intervento più dettagliato dell’Inps o del ministero del Lavoro.

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