Agevolazioni

Fondo imprese in difficoltà: domande al via dal 20 settembre

di Maurizio Maraglino Misciagna

Ai nastri di partenza la nuova misura destinata alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà a causa dell'emergenza Covid 19 e istituita dal ministero dello Sviluppo economico con una dotazione di 400 milioni di euro. Il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato il 3 settembre 2021, disciplina l'articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale 5 luglio 2021, con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021 utilizzando la piattaforma informatica, che sarà raggiungibile dal sito web dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (www.invitalia.it). L'obiettivo del bando è quello di sostenere il rilancio e la continuità dell'attività di imprese che operano sul territorio nazionale e che si trovano anche in amministrazione straordinaria. Il Mise potrà intervenire, attraverso il Fondo gestito da Invitalia, con la concessione di finanziamenti agevolati che saranno rimborsabili in 5 anni, al fine di garantire continuità alle imprese con un numero pari o superiore a 250 dipendenti e che abbiano un fatturato superiore ai 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni. La concessione del finanziamento agevolato è vincolata alla presentazione di un piano di rilancio dell'impresa, anche al fine di tutelare l'occupazione. Ecco i dettagli tecnici.
I beneficiari del bando sono le grandi imprese, con almeno 250 dipendenti, fatturato superiore a 50 milioni e bilancio pari almeno a 43 milioni . La domanda di accesso all'incentivo è presentabile da imprese, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico (a eccezione del settore bancario, assicurativo e finanziario), in possesso dei seguenti requisiti:
• versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, determinata dalla presenza di flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ovvero dalla sussistenza delle condizioni che valgono a qualificare l'impresa in difficoltà ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014);
• presentano prospettive di ripresa dell'attività;
• sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
• hanno una sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;
• non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
• non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
• hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo economico;
• non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
• i legali rappresentanti o amministratori non sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
La concessione del finanziamento agevolato è subordinata alla presentazione di un piano di rilancio dell'azienda o di un asset, che dovrà essere «realistico e credibile» e che dovrà illustrare le azioni che si intende porre in essere per il rilancio dell'impresa e, tra le altre cose, le iniziative volte a evitare che la difficoltà economica impatti sul fronte occupazionale. La domanda potrà essere presentata anche dalle imprese in amministrazione straordinaria, che presentino prospettive di ripresa dell'attività. Il finanziamento sarà riconosciuto al fine della gestione corrente, della riattivazione e completamento di impianti, immobili, attrezzature industriali e altre misure che dovranno essere illustrate nel piano aziendale.
Il finanziamento agevolato ammonta ad un massimo di 30 milioni di euro per richiedente e, in ogni caso, non potrà essere superiore, alternativamente al doppio della spesa salariale annua dell'impresa proponente per il 2019 o per l'ultimo esercizio disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; al 25 per cento del fatturato totale dell'impresa proponente nel 2019.
Le caratteristiche del finanziamento agevolato sono:
• durata massima di cinque anni;
• importo complessivo concesso, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera c), non superiore, alternativamente:
1. al doppio della spesa salariale annua dell'impresa proponente per il 2019 o per l'ultimo esercizio disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. Nel caso di imprese create a partire dal 1°gennaio 2019, l'importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
2. al 25% del fatturato totale dell'impresa proponente nel 2019;
In ogni caso, il finanziamento non può eccedere l'importo di 30 milioni di euro con riferimento all'impresa proponente, fermo restando che, nel caso di imprese proponenti appartenenti a gruppi, il predetto importo massimo si applica con riferimento all'intero gruppo. I crediti del Fondo connessi alla restituzione dei finanziamenti sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'art. 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. Le somme restituite sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
L'importo massimo d 30 milioni di euro può essere incrementato nel caso in cui al sostegno del piano aziendale partecipino, con proprie risorse, anche la Regione interessata dal piano medesimo ovvero altre Amministrazioni o Enti. In tale caso è onere dell'impresa proponente attestare, in sede di presentazione della domanda, la suddetta disponibilità, producendo idonea delibera esecutiva adottata dagli Organi competenti.
Il finanziamento concesso prevede un tasso agevolato pari al tasso di base (Ibor a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione europea) rilevato al 22 luglio 2021, data della notifica alla Commissione europea del regime di aiuto relativo al Fondo, pari a -0,45%, incrementato del margine per il rischio di credito fissato in 50 punti base per il primo anno, 100 punti base per il secondo e terzo anno e 200 punti base per il quarto e quinto anno. In ogni caso, il tasso di interesse applicato non potrà essere inferiore allo 0,10%, come indicato nella decisione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuto del Fondo. Infine è opportuno sapere che il finanziamento concesso può essere cumulato con gli aiuti concessi per finanziamenti diversi, a condizione che l'importo complessivo dei finanziamenti per beneficiario non superi le soglie di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto.
Il bando apre il giorno 20 settembre 2021 e il Mise comunica che ci sarà tempo fino al 2 novembre, alle ore 11.59, per poter fare domanda d'accesso alla misura.

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