Agevolazioni

Decontribuzione Sud: limiti di cumulo per le imprese armatoriali

di Gianfranco Nobis

Attraverso il messaggio 3065/2021 del 10 settembre l'Inps fornisce ulteriori indicazioni in merito alla fruizione della decontribuzione Sud per le imprese armatoriali.

Le nuove disposizioni giungono successivamente all'emanazione del messaggio 72/2021 e della circolare 22/2021 e sono dirette alle imprese armatoriali battenti bandiera italiana che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi e alle imprese adibite a deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

La decontribuzione Sud era stata introdotta all'interno dell'ordinamento in via originaria dal decreto legge 104/2021 per il periodo ottobre-dicembre 2020 ed è stata estesa successivamente dall'articolo 1, comma 161 della legge 178/2020 fino al 31 dicembre 2029 ma con una modulazione differente (35% fino al 2025; 20% nel periodo 2026-2027 ; 10% dal 2028 al 2029).

Le istruzioni diramate rimarcano sostanzialmente quanto già indicato con il messaggio 72/2021 precisando che l'esonero, per le imprese armatoriali, non può essere fruito cumulando i benefici già previsti dagli articoli 6 e 6-bis del Dl 457/1997, riservati alle navi (battenti bandiera italiana) iscritte nel Registro internazionale o che esercitino la pesca oltre gli stretti, e con il beneficio previsto dall'articolo 88 del decreto Agosto, riservato alle medesime imprese di cabotaggio, di rifornimento o di attività adibite a deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere. La ragione dell'esclusione è essenzialmente dovuta al fatto che la misura degli esoneri menzionati interessa la totalità della contribuzione dovuta.

Le nuove istruzioni confermano che la decontribuzione spetta sui contributi dovuti per i marittimi imbarcati su navi che risultino iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nelle aree svantaggiate individuate dall'articolo 27 del Dl Agosto (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Vengono poi confermate in blocco le indicazioni rinvenienti dalle circolari 122/2020 e 33/2021 in tema di misura, assetto e compatibilità della misura con la disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato. La gestione dei flussi uniemens conferma l'utilizzo del codice ACAS per il recupero dei benefici, specificando però che le eventuali quote arretrate potranno essere fruite entro le denunce contributive di ottobre 2021.

L'istituto infine conferma che l'applicazione della decontribuzione sulla tredicesima mensilità è legata agli esiti del giudizio a oggi in corso presso il Tar Lazio.

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