Agevolazioni

Da oggi domande per lo sgravio contributivo del contratto di rioccupazione

di Enzo De Fusco

Da oggi si possono presentare le richieste per ottenere lo sconto contributivo per i lavoratori assunti con il contratto di rioccupazione, secondo quanto indicato nel messaggio Inps 3050/2021 del 9 settembre scorso, dopo che l’istituto aveva fornito la prima interpretazione sul contratto con la circolare 115/2021.

Per ottenere il beneficio le aziende devono presentare un’istanza online per l’ammissione al beneficio, compilando un modulo (Rioc) presente all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”.

Il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, deve fornire l’indicazione del dipendente nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione, il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato, l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità, l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, nonché la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio. Il datore di lavoro, però, può anche verificare prima dell’assunzione la disponibilità delle risorse all’interno del portale.

L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, svolgerà diversi controlli. In primo luogo, l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie, successivamente calcolerà l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e individuerà l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione

Sui rapporti a tempo parziale, l’Inps spiega che, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso del rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Al contrario, nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Il messaggio precisa che nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’incentivo, a un altro datore, a seguito di cessione individuale del contratto ai sensi dell’articolo 1406 del Codice civile o di trasferimento di azienda in base all’articolo 2112 del Codice civile, all’atto della compilazione del flusso uniemens e al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante dovrà indicare con riferimento al lavoratore in questione il codice tipo assunzione “2T”. Il cedente, a sua volta, provvederà a indicare il lavoratore in questione nell’elemento, con il medesimo codice tipo cessazione “2T”, senza la contemporanea valorizzazione dell’elemento.

Infine, prima di autorizzare il beneficio l’Inps verificherà che l’azienda richiedente non abbia commesso violazioni in materia di aiuti di stato tale da pregiudicare l’accesso a questa agevolazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©