Agevolazioni

Nel turismo e nello spettacolo decontribuzione compatibile con la Cig

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Nessuna particolare limitazione per i datori di lavoro privati che operano nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, i quali, avendo fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2021, vogliono fruire della speciale decontribuzione prevista dall’articolo 43 del Dl 73/2021 (legge 106/21).

Lo specifica l’Inps nella circolare 140/2021, diffusa ieri. In realtà, il documento non apre le porte alla fruizione materiale dell’esonero in quanto l’Istituto non fornisce le istruzioni per il recupero dell’aiuto ma si limita a una ricognizione dei principi che lo governano. L’agevolazione, spiega l’Inps, può essere chiesta e ottenuta a prescindere dal tipo di ammortizzatore utilizzato nel primo trimestre del 2021; vale a dire che non sono avvantaggiati solo i datori che hanno fruito di cassa Covid (come previsto in altre analoghe situazioni) ma anche coloro che hanno avanzato richiesta per causali diverse. Inoltre, chiarisce l’Inps, non trattandosi di un’agevolazione legata all’assunzione, non si applicano i principi di cui all’articolo 31 del Dlgs 150/2015 e pertanto l’agevolazione si può ottenere anche se vi sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale.

Infine, a spianare ulteriormente la strada, va rilevato che l’incentivo ha ricevuto anche il via libera della Commissione europea che lo ha ritenuto compatibile con il mercato interno. L’identificazione dei datori di lavoro (anche non imprenditori) che possono beneficare dell’agevolazione contributiva avviene tramite il codice Ateco e per questo, allegata alla circolare, c’è una tabella con i codici interessati. L’esonero corrisponde ai contributi non versati sulle ore di cassa relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, raddoppiate. Il credito calcolato non va messo in relazione con i lavoratori per i quali, nel periodo indicato, è stata chiesta la cassa.

Per espressa previsione legislativa, i premi Inail non sono agevolati. Come sempre, l’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021 (mese di competenza novembre 2021).

A fare da contraltare alle aperture individuate per la fruizione, vi sono anche delle limitazioni come, per esempio l’obbligo del possesso del Durc, l’assenza di reati in materia di tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto degli accordi e dei Ccnl (compresi regionali, territoriali o aziendali), sottoscritti dalle OO.SS. più rappresentative sul piano nazionale.

L’esonero non è cumulabile con l’incentivo strutturale giovani (L. 205/2017, art. 1), con le facilitazioni previste per <<IoLavoro>>, nonché con quelle legate al contratto di rioccupazione (Dl 73/2021). Al contrario, risulta compatibile, anche se con regole specifiche dettagliate nella circolare in commento, con l’incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi (lle 92/2012, articolo 4), con quello riferito all’assunzione di disabili (legge 68/99, articolo 13) e con l’aiuto riconosciuto a chi assume beneficiari di Naspi (legge 92/2012, articolo 2).

In chiusura ricordiamo che agganciato a questo esonero – accessibile entro i limiti delle risorse stanziate (770,9 milioni per il 2021) - c’è il blocco dei licenziamenti sino al 31 dicembre 2021.

La circolare n. 140/2021 dell'Inps

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