Contenzioso

Interruzione della prescrizione per contributi omessi e somme aggiuntive


La corte di Cassazione con ordinanza del 1° aprile 2014, n. 7569, ravvisando un contrasto di giurisprudenza sulla questione dell'assoggettabilità o meno delle somme aggiuntive, dovute per l'omesso o ritardato pagamento dell'obbligazione contributiva, al medesimo regime prescrizionale di quest'ultima, con particolare riferimento alla possibilità di estendere al credito accessorio gli atti di interruzione della prescrizione riferiti al credito principale, ha rimesso la causa al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
In proposito infatti la Corte di cassazione nella motivazione ha evidenziato l'esistenza di difformi orientamenti della stessa Corte sull'argomento.
Secondo un primo indirizzo, infatti, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi previdenziali costituisce una conseguenza automatica e legalmente predeterminata dell'inadempimento o del ritardo e svolge una funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva, alla quale si somma; ne consegue che il credito per le sanzioni civili, nella sua accessorietà, ha la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale e, pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale e fa sì che l'interruzione della prescrizione del credito principale si comunichi a quello accessorio (cfr. le sentenze, tutte della Sez. Lav., nn. 2620/12, 8814/08, 9054/04 e 194/86).
Secondo Cass. Sez. Lav. n. 14864/11, invece, l'accessorietà del credito per somme aggiuntive non basta, in assenza di specifica disposizione normativa, ad assoggettarlo al medesimo regime del credito contributivo cui inerisce e ciò perché le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi sono sanzioni civili pecuniarie costituenti obbligazioni di natura diversa da quella dell'obbligazione contributiva.
La Corte poi, al solo scopo di segnalare che il contrasto di cui sopra è sostanzialmente espressione di più ampie aporie nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, ricorda che, come affermato da Cass. Sez. Lav. n. 4484/2000, le sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali assolvono (con predeterminazione legale, in via di presunzione iuris et de iure, del danno cagionato all'ente) alla stessa funzione degli interessi moratori. In altre parole, ciò significa che il contrasto di cui sopra riproduce, nello specifico delle somme aggiuntive conseguenti all'omesso pagamento di contributi previdenziali, il parallelo contrasto relativo alla sensibilità o meno della prescrizione degli interessi moratori e di ogni altro diritto accessorio alle vicende interruttive della prescrizione riguardanti il credito principale.
Per la soluzione negativa si vedano, ad esempio, Cass. Sez. 5 n. 13080/11, Cass. Sez. 1 n. 23746/07 e Cass. Sez. 2 n. 4704/01 (nonché, più remote, Cass. Sez. 1 n. 687/80 e n. 831/73), secondo le quali al credito per interessi moratori non si estendono le interruzioni della prescrizione che riguardino esclusivamente il credito principale e non espressamente riferite anche agli interessi de quibus, sul presupposto dell'autonomia causale delle due obbligazioni e del legame solo genetico di accessorietà degli interessi rispetto al capitale. Analoga la conclusione cui perviene la giurisprudenza della Sez. 5 in tema di interessi moratori (cfr. Cass. Sez. 5 n. 13080/11).
Per la soluzione sostanzialmente affermativa cfr., invece, Cass. Sez. Lav. n. 12679/2000, n. 7045/93 (e, più remote, Cass. Sez. 3 n. 61/82 e Cass. Sez. 1 n. 20/72, secondo cui l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per pendenza di lite sull'esistenza del credito si comunica agli interessi relativi allo stesso), in virtù delle quali il credito concernente il risarcimento del maggior danno da inadempimento o ritardato adempimento di obbligazione pecuniaria soggiace allo stesso termine di prescrizione previsto per l'obbligazione cui accede, essendo inconcepibile una diversità di regime per il credito principale e per quello accessorio, diversità che importerebbe la persistenza del credito risarcitorio nonostante l'avvenuta estinzione di quello principale.
Trattandosi di questione di massima che, oltre a registrare il contrasto giurisprudenziale sopra rilevato, riveste i connotati della particolare importanza (considerata la vasta platea dei soggetti virtualmente interessati), letto l'articolo 374 c.p.c. il Collegio ha ritenuto necessario rimettere la causa al Primo Presidente affinché ne venisse valutata l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite.

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