Contenzioso

Per l'Irap del professionista non bastano alti compensi

di Laura Ambrosi

Non è soggetto a Irap il commercialista che percepisce alti compensi o corrisponde elevati importi ad altri professionisti, poiché non sono questi elementi di per sé rilevanti per la valutazione dell'autonoma organizzazione. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con la sentenza 15020 depositata il 2 luglio 2014.
Un commercialista aveva richiesto la restituzione dell'Irap versata, ritenendo che nello svolgimento della professione non sussistesse il requisito dell'autonoma organizzazione. In particolare, operava da solo senza l'ausilio di dipendenti o collaboratori e aveva alcuni beni tra cui un pc, il mobilio d'ufficio e un'autovettura ad uso promiscuo. Saltuariamente si avvaleva di altri professionisti con studio separato e diverso dal proprio. L'agenzia delle Entrate respingeva la richiesta di rimborso e il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario. La commissione provinciale accoglieva il ricorso, ma la decisione veniva integralmente riformata dal Collegio di appello.
In particolare quest'ultimo aveva ritenuto che le prestazioni prettamente intellettuali, che richiedono l'utilizzo di immobilizzazioni tecniche, vanno razionalmente organizzate. Ulteriore conferma dell'esistenza di un'autonoma organizzazione – secondo i giudici di appello – si ravvisava anche dall'entità dei compensi dichiarati, dal valore complessivo dei beni strumentali utilizzati e dall'elevato importo dei corrispettivi erogati a terzi. Da ciò conseguiva che il professionista non poteva escludersi dall'applicazione dell'imposta.
Il commercialista allora ha proposto ricorso per Cassazione evidenziando, in buona sostanza, un vizio di motivazione della pronuncia. I giudici di legittimità, in effetti, hanno riscontrato che la Ctr aveva fondato la decisione su presupposti diversi dal consolidato orientamento della Suprema Corte in materia. Il professionista è escluso dall'imposta quando svolge un'attività non autonomamente organizzata e l'accertamento della sussistenza di questi requisiti è affidato al giudice di merito, il cui giudizio, tra l'altro, è insindacabile in sede di legittimità, se ben motivato.
In particolare l'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività; si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
È in ogni caso a carico del contribuente l'onere di provare queste condizioni che devono poi essere valutate dal giudice di merito.
Il ricorso è stato dunque accolto, poiché la commissione regionale non aveva congruamente motivato la verifica e la sussistenza di queste circostanze.

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