Contenzioso

Bonus-obiettivi, danno da dimostrare

di Giampiero Falasca

Se un datore di lavoro si impegna a pagare al dipendente un premio vincolato al raggiungimento di obiettivi da individuare anno per anno, ma poi questi obiettivi non sono fissati, il lavoratore non può vantare un automatico diritto al risarcimento del danno subito, ma ne deve comunque provare l'entità e la natura.
Questa la conclusione cui è giunta la Corte di cassazione con una sentenza (numero 13959 del 27 marzo 2014, depositata il 19 giugno) che ha deciso la controversia promossa da un dirigente licenziato da un'impresa aeroportuale. Il lavoratore, dopo aver impugnato il licenziamento, ha ottenuto una sentenza di primo grado parzialmente favorevole: è stata riconosciuta l'illegittimità del recesso, ma sono state respinte le domande di risarcimento per il presunto mobbing subito e per la mancata fissazione degli obiettivi da utilizzare per il calcolo del bonus annuale.
Il lavoratore ha proposto appello contro questa parte della sentenza, ma la Corte territoriale di Venezia ha confermato la decisione di primo grado. Ha proposto quindi ricorso per cassazione, ma i giudici della Suprema corte hanno confermato il verdetto.
Secondo la sentenza, la domanda relativa alla omessa fissazione degli obietti utili ai fini del bonus non può essere accolta perché la violazione di questo impegno non è, di per sé, produttrice di un diritto al risarcimento. Ricorda la sentenza che, secondo un orientamento consolidato, l'inadempimento del datore di lavoro è soggetto agli ordinari principi civilistici, in virtù dei quali devono essere risarciti solo la perdita o il mancato guadagno che siano conseguenza «immediata e diretta» dell'inadempimento medesimo. In virtù di questi principi, osserva la Corte, vanno tenuti distinti il momento della violazione dell'obbligo di fissare i parametri utili ai fini del bonus, dal momento del danno, meramente eventuale. Può ben accadere, infatti, che dal primo fatto – l'inadempimento – non derivi alcun danno, e pertanto chi si duole della violazione ha l'onere di allegare e provare l'effettività e l'entità del pregiudizio che ritiene di aver subito.
Sulla base di questi principi è da escludere, conclude la Corte, la sussistenza di un diritto al risarcimento per la mera violazione dell'obbligo contrattuale, in quanto nel nostro ordinamento non trovano spazio le sanzioni civili punitive.
La pronuncia rigetta anche la domanda relativa al mobbing, in quanto il ricorrente avrebbe violato il cosiddetto principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione. Sulla base di tale principio, chi propone ricorso di legittimità, pur dovendo elaborare atti sintetici, ha l'onere di inserire nel testo dello stesso il contenuto essenziale dei documenti che richiama, senza costringere il giudice delle leggi a compiere delle generali verifiche degli atti.

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