Contenzioso

Qualifica superiore da provare

di Aldo Monea


Se per una stessa attività lavorativa di base sono previste nel contratto collettivo qualifiche distinte, il lavoratore che vuole ottenere il riconoscimento della qualifica superiore deve provare non solo lo svolgimento dell'attività lavorativa di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione cui la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento preteso. Inoltre, se al rapporto si applica la «tutela reale», il diritto alle differenze retributive si prescrive in cinque anni. Sono i principali contenuti della sentenza 176 del 15 gennaio 2014 del Tribunale di Bari (sezione Lavoro).
La vicenda riguarda un dipendente di terzo livello di un'azienda metalmeccanica che sostiene di avere svolto mansioni superiori e che, perciò, ricorre al giudice del lavoro, pretendendo il diritto al l'inquadramento, nei diversi periodi di lavoro, ai livelli quarto e quinto. La società datrice di lavoro non solo contesta la richiesta del lavoratore, ma sostiene anche l'avvenuta prescrizione del suo diritto alle differenze retributive.
Il Tribunale barese afferma, innanzitutto, che l'azione diretta a ottenere differenze retributive legate al riconoscimento di qualifica superiore si prescrive, in caso di rapporto di lavoro caratterizzato da stabilità reale, entro cinque anni.
Rileva, peraltro, (in base alla sentenza di Cassazione 8057/2011) che questo vale anche quando si intende far valere, in contemporanea, il diritto all'attribuzione di qualifica superiore, che ha invece prescrizione decennale. Considerati i tempi, ritiene pertanto prescritto, per una parte del periodo contestato, entrambi i diritti.
Per il periodo residuo il Tribunale esamina, quindi, le questioni poste nel ricorso.
Dapprima approfondisce i profili dell'onere della prova, sostenendo (in base alla sentenza di Cassazione 1012/2003) che un lavoratore che voglia rivendicare una qualifica superiore deve allegare e dimostrare:
- la natura e il periodo di tempo durante il quale sono state svolte le mansioni;
- il contenuto delle disposizioni di legge o contrattuali in forza delle quali chiede la superiore qualifica;
- la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma.
Inoltre, nel caso specifico (addetto macchine a controllo numerico), potendo la mansione contestata essere inquadrata nel terzo, quarto o quinto livello del Ccnl di settore (metalmeccanici privati), il ricorrente è tenuto a dimostrare non solo lo svolgimento dell'attività di base, ma anche a provare di avere svolto le più complesse modalità di prestazioni che la declaratoria contrattuale collega al superiore inquadramento (in questo caso, è seguita la linea tracciata dalle sentenze della Cassazione 10905/2005 e 11925/2003).
Alla luce di questi principi, il Tribunale esamina analiticamente le dichiarazioni testimoniali, ritiene che esse non avvalorino le mansioni superiori e, dunque, rigetta il ricorso, confermando la correttezza dell'inquadramento operato dal datore nella terza categoria del Ccnl di settore.

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