Contenzioso

Esodati salvi anche con reimpiego

di Matteo Prioschi


Gli esodati possono andare in pensione con i requisiti ante riforma Monti-Fornero anche se hanno ripreso a lavorare dopo le dimissioni. A questa conclusione è giunto il tribunale del lavoro di Perugia in merito al ricorso presentato da un lavoratore escluso dal primo intervento di salvaguardia, quello regolato dal decreto legge 201/2011 e dal decreto ministeriale di attuazione del 1° giugno 2012.
Il lavoratore, prima del 31 dicembre 2011, aveva risolto il suo rapporto di lavoro con l'azienda tramite accordo individuale di incentivo all'esodo e aveva presentato domanda di accesso alla salvaguardia in quanto maturava i requisiti per il pensionamento il 31 luglio 2012. La richiesta, però, era stata respinta in quanto, nel frattempo, il richiedente aveva trovato un nuovo impiego. Assistito dallo Studio legale Cipolla, il lavoratore ha presentato ricorso contro la decisione.
Nella sua decisione il giudice del lavoro del tribunale di Perugia osserva che la norma primaria, cioè il decreto legge 201/2011 come modificato dal decreto legge 216/2011, prevede «quali fatti costitutivi del diritto all'accesso al trattamento pensionistico rivendicato il requisito anagrafico e contributivo e la cessazione del rapporto di lavoro per effetto di accordo collettivo e individuale di incentivo all'esodo», mentre «soltanto la norma di rango secondario (articolo 2 del Dm 1 giugno 2012) aggiunge al requisito della risoluzione del rapporto di lavoro la locuzione "senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa"».
Questo ulteriore requisito aveva suscitato sin da subito critiche e polemiche tra gli esodati, nonché dubbi sulla sua validità, proprio perché non previsto dalla norma primaria. Il giudice rileva che, in ossequio alla riserva di legge statale prevista dall'articolo 117 della Costituzione, il Dm risulta privo di idoneità all'enucleazione di ulteriori requisiti integrativi del diritto di accesso al trattamento pensionistico.
Inoltre il divieto di reimpiego «contrasta anche con l'interesse pubblico all'incentivazione dell'occupazione anche al fine di sostenere le casse degli enti di previdenza ... e comunque rimane incompatibile con le esigenze di sostentamento del lavoratore».
Di conseguenza, il tribunale ha stabilito la disapplicazione in via provvisoria del decreto ministeriale nella parte in cui si stabilisce che gli esodati, dopo aver firmato l'accordo, non devono aver più lavorato e ha ordinato all'Inps di erogare immediatamente al ricorrente la pensione in base a quanto previsto dai decreti legge 201/2011 e 216/2011.
Sebbene l'ordinanza di Perugia riguardi solo il decreto ministeriale 1° giugno 2012 per la parte relativa agli esodati, va osservato che lo stesso provvedimento ha previsto il paletto della non rioccupazione anche per i contributori volontari, sempre andando oltre quanto stabilito dai decreti leggi. E una situazione analoga si ritrova, sempre per esodati e contributori volontari, nel secondo provvedimento di salvaguardia.

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