Contenzioso

In caso di reintegra si devono versare i contributi maturati

di Giampiero Falasca


Gli istituti previdenziali e assicurativi pubblici possono richiedere il pagamento dei contributi teoricamente maturati nel periodo compreso tra la data del licenziamento e quello di riconoscimento del diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro, disposta in base all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
L'obbligo contributivo sussiste anche se le parti hanno raggiunto una transazione nella quale hanno concordato la rinuncia alla reintegra in cambio del pagamento di una somma di denaro. La natura retributiva delle somme pagate non viene meno neanche se le parti concordano una diversa qualificazione di tali importi.
Così la sentenza n. 17180 della Corte di Cassazione, depositata il 29 luglio scorso. La vicenda nasce da una cartella esattoriale emessa dall'Inps nei confronti di un datore di lavoro che era stato condannato a reintegrare sul posto di lavoro un dipendente licenziato illegittimamente.
Dopo la sentenza con la quale era stata accertata l'illegittimità del recesso, le parti avevano sottoscritto una conciliazione, che prevedeva il pagamento di una piccola somma a titolo di transazione generale novativa, e di un'ulteriore somma (di importo molto più rilevante) a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto. L'istituto di previdenza contestava la qualificazione data dall'accordo alle somme pagate, ritenendo che queste si configurassero come controprestazione della rinuncia alla reintegrazione sul posto di lavoro. Tale rinuncia, secondo l'Inps, comportava l'assoggettamento delle somme pagate alla contribuzione previdenziale ordinaria.
La Suprema Corte – confermando l'interpretazione fornita dai giudici di merito – aderisce a questa lettura, ricordando che le transazioni intervenute tra lavoratore e datore di lavoro non possono influire sul credito contributivo che vanta l'istituto previdenziale, che si fonda sulla retribuzione dovuta, e non su quella in concreto pagata.
La Corte rileva inoltre che, in caso di reintegrazione sul posto di lavoro, il rapporto prosegue, anche in assenza di effettiva prestazione, fino all'effettiva reintegra oppure fino all'eventuale accordo di risoluzione consensuale.
Se interviene questo accordo, conclude la sentenza, le somme riconosciute al lavoratore sono soggetto a contribuzione previdenziale, almeno fino a copertura delle retribuzioni che sarebbero spettate nel periodo di riferimento.
Queste considerazioni riguardano il testo dell'articolo 18 antecedente alla riforma approvata con al legge n. 92 del 2012, ma restano valide anche nel nuovo assetto normativo. La nuova disciplina, infatti, pur intervenendo sulla disciplina previdenziale delle somme pagate in aggiunta o in sostituzione della reintegrazione, nulla dice in merito al trattamento contributivo delle eventuali transazioni aventi ad oggetto la rinuncia al posto di lavoro, e quindi lascia inalterati i termini della vicenda.

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