Contenzioso

Marittimi: è a tempo indeterminato il contratto con coordinate del viaggio generiche

di Alessandro Limatola e Paolo Pugliese

Le sentenza 19494\2014 conferma l'orientamento dalla Suprema Corte in materia di stipula di convenzione di arruolamento, orientamento già espresso con la sentenza n. 7368 del 2005 espressamente richiamata nella decisione che si commenta.

Nei fatti la Suprema Corte rifiuta di riesaminare le valutazioni dei giudici di merito in relazione alla formulazione di una convenzione di arruolamento nella quale evidentemente l'indicazione delle coordinate geografiche dei viaggi non era palese. Questo benché tutto faccia pensare che dette coordinate fossero ricavabili da altra documentazione e comunque perfettamente conosciute dal marittimo.

Al di là del dato processuale, la decisione assume margini di interesse in relazione alla lettura data dell'articolo 332 del Codice della navigazione.

La necessaria premessa è che l'articolo 325 del Codice della navigazione prescrive tre tipologie contrattuali: a viaggio o per più viaggi, a tempo determinato, a tempo indeterminato. L'articolo 332 dello stesso Codice a sua volta prescrive che il contratto debba indicare "il viaggio o i viaggi da compiere e il giorno in cui l'arruolato deve assumere il servizio se il contratto è a viaggio".

Nei fatti appare dalla sentenza pacifico che nel contratto vi fosse l'indicazione della natura a viaggio dell'arruolamento, ma, in assenza dei parametri geografici, il contratto è stato convertito in rapporto a tempo indeterminato , atteso che l'articolo 332 del Codice della navigazione prevede che se dal contratto l'arruolamento non risulta a viaggio o a tempo determinato lo si considera a tempo indeterminato.

La decisione pare condivisibile, specie considerando che si verte in un contesto in cui il contratto di arruolamento per legge viene stipulato per atto pubblico (articolo 328, Codice della navigazione) e vi è quindi una palese esigenza di rigore circa la formulazione dei termini contrattuali, esigenza che trova radici storiche a tutela degli imbarcati oggi forse superate.

Si è quindi ritenuto che in assenza della precisa individuazione del "viaggio", la mera indicazione della natura a viaggio del contratto non valga a soddisfare i contenuti richiesti dalla legge.

In conclusione, sarà opportuno che chi stipula contratti – ma anche la Autorità Marittima e quella Consolare che per legge sono deputate a riceverli e quindi a vagliarli – presti particolare attenzione ad una esatta formulazione delle convenzioni.

Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 19494 del 16 settembre 2014

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©