Contenzioso

Per la pensione di inabilità civile non rilevano i redditi dei familiari - La regola valida anche per le domande presentate prima del 28 giugno 2013

di Silvano Imbriaci

La Cassazione civile, sez. VI, 15 settembre 2014, n. 19372, conferma il recente orientamento (cfr. Cass. Sez. VI civile, ord. 12 dicembre 2013, n. 27812) in materia di computo dei limiti reddituali nelle prestazioni di invalidità civile ed in particolare nella prestazione regolata dall'art. 12 della legge n. 118/1971 (pensione di inabilità civile). Su un lungo dibattito giurisprudenziale che aveva visto anche su posizioni opposte per un certo periodo l'INPS (cfr. circolare n. 149/2012: rilevanza del reddito coniugale, anche se con parziale marcia indietro contenuta nel messaggio n. 717/2013) e la Corte di Cassazione (cfr. ad es. Cass. n. 18825/2008; n. 7259/2009; n. 20426/2010, ma con un nuovo ripensamento sulla questione con Cass. n. 7320/2013), è intervenuto a regolare la materia il legislatore con il d.l. 28 giugno 2013, n. 76 (conv. in l. n. 99/2013). All'art. 10 comma 5 è stata infatti inserita (dopo il sesto comma dell'art. 14 septies del d.l. n. 663/1979, conv. in l. n. 33/1980) una ulteriore disposizione con la quale si afferma che il limite di reddito per aver diritto alla pensione di inabilità in favore di mutilati ed invalidi civili, di cui all'art. 12 l. n. 118/1971, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti IRPEF, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. La norma quindi riporta ad unità la disciplina, ponendo sullo stesso piano, sotto il profilo reddituale, la pensione di inabilità e l'assegno mensile di invalidità civile.

La Cassazione già nel dicembre 2013 si era posta il problema degli effetti dell'introduzione di questa novità legislativa sui procedimenti pendenti, dal momento che il comma 6 dell'art. 10 cit. a tal proposito aveva esteso l'applicazione di questa nuova regola espressamente anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non fosse intervenuto un provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della disposizione, con effetto comunque limitato alla verifica del semplice diritto alla prestazione pensionistica, senza alcun diritto ad importi arretrati. L'intenzione chiara del legislatore è infatti quella di legare il diritto alla pensione sulla base dei nuovi requisiti solo dalla data di entrata in vigore della nuova normativa (28 giugno 2013), senza pagamento di importi arretrati a tale titolo su prestazioni riconosciute ed alcuna ripetizione di somme versate a tale titolo, purché il riconoscimento sia avvenuto prima dell'entrata in vigore del nuovo requisito reddituale.

Con una pronuncia didascalica (che in certi passaggi, sottolineando volutamente una certa ambiguità del testo legislativo, offre indicazioni anche agli uffici amministrativi), la

Cassazione ribadisce i principi generali da seguire nell'attribuzione della specifica provvidenza economica di cui trattasi (pensione di inabilità civile):
• invalidità totale e possesso di un reddito personale (dell'invalido) non superiore per l'anno in corso ad € 16.127,30;
• applicazione della regola anche alle domande amministrative presentate prima del 28 giugno 2013 nonché a tutte le domande giudiziarie non ancora definite;
• irripetibilità dei ratei di prestazione erogati prima di tale data in via amministrativa o in esecuzione di un provvedimento giudiziario, sempre presupponendo un reddito personale dell'invalido inferiore al limite annualmente previsto.

E' dunque escluso che l'INPS possa procedere al recupero di ratei già erogati in esecuzione di sentenze provvisoriamente esecutive, sempreché risulti provato o risulti acquisito il mancato superamento del limite reddituale con riferimento al solo reddito personale ai fini IRPEF.

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