Contenzioso

La negoziazione è obbligatoria prima di iniziare una causa per i crediti civili fino a 50mila euro

di Giampiero Falasca

La nuova procedura di negoziazione assistita ha carattere volontario, ad eccezione di alcuni casi specifici per i quali una persona, prima di andare in giudizio, deve provare ad attivare la trattativa stragiudiziale.

La procedura, in particolare, è obbligatoria per le controversie in materia di sinistri stradali e, soprattutto, per i casi in cui un soggetto intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50mila euro.

L'obbligatorietà della procedura sembra interessare tutti i crediti civili, compresi quelli derivanti da un rapporto di lavoro. Il decreto legge 132/14, infatti, esclude dal campo di applicazione della negoziazione obbligatoria solo alcune tipologie di controversie (quelle interessate dalla mediazione obbligatoria, e quelle concernenti contratti conclusi tra professionisti e consumatori) e solo alcune tipologie di procedure (i procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, i procedimenti di consulenza tecnica preventiva, quelli relativi all'esecuzione forzata o svolti in camera di consiglio, l'azione civile esercitata nel processo penale, i processi nei quali la parte può agire senza legale).

I procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale sono esclusi espressamente dal campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto nella parte in cui consente il trasferimento alla sede arbitrale dei procedimenti pendenti innanzi all'autorità giudiziaria; nulla si dice, invece, con riferimento alla negoziazione assistita obbligatoria, che quindi sembra interessare anche i crediti lavorativi che non superano la soglia dei 50mila euro. Si tratta di capire come si inserisce questa previsione nel sistema delle regole già vigenti.

Nessuna interferenza sembra esserci con le norme del cosiddetto collegato lavoro, nelle parti in cui stabiliscono, a pena di decadenza, l'obbligo di impugnare il licenziamento ed alcuni contratti di lavoro entro il termine di decadenza di 60 giorni (120, in casi specifici). Per queste ipotesi, l'obbligo di attivare la mediazione sorge se la fattispecie contempla la presenza di crediti inferiori o uguali a 50mila euro; in tal caso le due procedure (l'impugnazione stragiudiziale e la negoziazione assistita) convivono, ma con l'invito alla negoziazione la parte può anche adempiere al proprio onere di impugnazione.

Per i casi in cui è obbligatoria, l'attivazione della procedura costituisce una condizione di procedibilità per promuovere l'azione giudiziaria. La parte deve quindi invitare la controparte a firmare la convenzione: quest'ultima, tuttavia, può decidere di non aderire, e in tal caso la procedura si considera esperita dopo che sono passati 30 giorni dal ricevimento dell'invito.

Il legislatore è abbastanza tollerante verso chi viola l'obbligatorietà. Se il giudice rileva – d'ufficio o sulla base di un'eccezione della parte – la mancata attivazione della procedura, assegna alla parte un termine di 15 giorni per spedire l'invito e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di espletamento della procedura medesima.

Se invece la causa viene attivata quando la procedura è iniziata ma ancora non è scaduto il termine definito nella convenzione, il giudice fissa la successiva udienza dopo tale scadenza.

La negoziazione obbligatoria (al contrario di quella facoltativa, già utilizzabile) entra in vigore solo dopo 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dl 132/2014. C'è tempo, quindi, per definire tutte le modalità di gestione della novità.

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