Contenzioso

Le Sezioni unite escludono sanzioni previdenziali in caso di reintegra per vizio di annullabilità del licenziamento

di Giuseppe Bulgarini d'Elci

Per quanto riguarda il trattamento contributivo da applicare in caso di ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, con la sentenza n. 19665 del 18 settembre 2014 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermano che debba essere operata una distinzione a seconda dello specifico vizio che inficia il recesso datoriale.

Solo nel caso in cui il licenziamento sia risultato nullo o inefficace (ad esempio, perché discriminatorio) alla necessità di ricostituire, in uno con la posizione retributiva, la situazione contributiva precedente al recesso datoriale (rimosso in forza dell'ordine giudiziale di reintegra) si affianca quella di provvedere al pagamento delle sanzioni civili per omissione contributiva. Nel caso in cui, invece, il licenziamento sia risultato illegittimo e, quindi, annullabile perché applicato in assenza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, all'obbligo di ricostituzione della posizione previdenziale del lavoratore non si aggiunge quello di pagare le sanzioni collegate alla omissione contributiva.

Il caso specifico in ordine al quale sono state chiamate a pronunciarsi le Sezioni unite attiene alla formulazione dell'articolo 18 della legge 300/1970 nella sua versione precedente alle modifiche introdotte dalla legge 92/2012, ma le argomentazioni che sono state proposte offrono alla Suprema corte l'opportunità di rendere una identica lettura con riferimento all'articolo 18 nella nuova versione.

A tale proposito le Sezioni unite hanno evidenziato che, già in forza dell'articolo 18, commi 4 e 5, della 300/1970 nella sua previgente formulazione (ovvero nella versione conseguente alle modifiche operate dalla legge 108/1990), l'illegittimità del licenziamento, quale presupposto dell'ordine giudiziale di reintegrazione del lavoratore, si prestava a un duplice inquadramento a seconda che il recesso fosse affetto da vizio di nullità/inefficacia, nel qual caso la pronuncia aveva natura dichiarativa, o da vizio di annullabilità (per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo), nel qual caso la pronuncia aveva natura costitutiva. In un caso e nell'altro si realizzano effetti diversi sul piano tecnico-giuridico, in quanto dal licenziamento nullo consegue che il rapporto lavorativo, anche sul piano previdenziale, debba considerarsi come mai interrotto, mentre dal licenziamento annullato consegue la ricostituzione del rapporto di lavoro con effetto ex tunc anche sul piano previdenziale.

Alla luce di questa distinzione, secondo l'interpretazione offerta dalle Sezioni unite con la sentenza 19665, appare corretto ritenere che, in forza dell'articolo 18 della legge 300/1970 nel testo precedente la Riforma Fornero (legge 92/2012), solo nel caso in cui l'ordine di reintegrazione consegua a una pronuncia dichiarativa della nullità/inefficacia del licenziamento siano dovute, in aggiunta ai versamenti contributivi per il periodo compreso tra licenziamento e ordine di reintegrazione, le sanzioni civili che derivano ex articolo 16, comma 8, della legge 388/2000 da omissione contributiva. Viceversa, nel caso di reintegrazione del lavoratore a seguito di dichiarazione di illegittimità del licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a ricostituire la posizione contributiva del lavoratore, ma non è soggetto alle sanzioni civili per l'ipotesi dell'omissione contributiva con riferimento al periodo ricompreso tra la data del licenziamento e l'ordine di reintegrazione.

Le Sezioni unite pervengono a questa conclusione alla luce della rielaborazione dell'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 18 operata dall'articolo 1 della legge 92/2012, che ha codificato la dicotomia tra nullità e annullabilità del licenziamento accreditata in forza della precedente formulazione della disciplina statutaria. È in questo passaggio della motivazione che risiede l'aspetto più dirompente e significativo dell'intervento operato dalle Sezioni unite con la sentenza 19665, laddove si afferma che la distinzione tra natura dichiarativa e costitutiva della sentenza, a seconda del tipo di vizio che inficiava il licenziamento (inefficacia/nullità o annullabilità), risulta oggi compiutamente espressa nella nuova formulazione dell'articolo 18 della legge 300/1970.


Il nuovo comma 2 dell'articolo 18, secondo la lettura offerta dalle Sezioni unite, ripropone la stessa formulazione del previgente comma 4, per cui il datore di lavoro deve, tra l'altro, ripristinare la posizione previdenziale del lavoratore come se il licenziamento non fosse mai intervenuto, senza nulla aggiungere con riferimento alle sanzioni civili per omissione contributiva. Il nuovo comma 4° dell'articolo 18 prevede, invece, per l'ipotesi in cui il licenziamento risulti illegittimo - per insussistenza del fatto contestato o perché il fatto, alla luce della disciplina contrattuale collettiva o del codice disciplinare applicato, rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa - la condanna del datore di lavoro, oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria, al versamento dei contributi dal giorno del licenziamento fino al giorno della effettiva reintegra, maggiorati degli interessi nella misura legale. Per tali ipotesi, il nuovo 4° comma prevede espressamente che non si faccia applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, derivandone secondo la Suprema Corte che, a contrario, per le ipotesi di nullità del licenziamento di cui al comma 1 dell'articolo 18 alle sanzioni civili sia data applicazione.


Le Sezioni unite valorizzano questo dato per concludere che, in presenza di un vizio di nullità del licenziamento, quale previsto dal comma 1, l'obbligo contributivo è riconosciuto ora per allora e si realizza, quindi, una vera e propria omissione contributiva con conseguente debenza delle sanzioni civili. Per le altre ipotesi di illegittimità del licenziamento da cui consegue il reintegro, quali previste dal comma 4, viceversa, l'obbligo contributivo è ripristinato ex tunc e, quindi, non vi è omissione contributiva e neppure risulta dovuta alcuna sanzione.

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