Contenzioso

Tempi di riposo, vale il codice della strada

di Maurizio Caprino

Le norme sui tempi di guida e riposo dei conducenti professionali si applicano secondo i criteri del Codice della strada, sebbene abbiano anche lo scopo di tutelare i diritti dei guidatori intesi come lavoratori. Di conseguenza, è legittima una sanzione irrogata secondo le procedure del Codice, più penalizzanti per il trasgressore perché c'è più tempo per le contestazioni rispetto a quanto avviene in altre materie. Lo spiega la Sesta sezione civile della Cassazione, con la sentenza 21062/2014 sul caso di un'azienda di autotrasporto punita in solido con un suo autista, dopo un controllo dei dischi dei cronotachigrafi (conservati nella sua sede) da parte della direzione provinciale del Lavoro.

Il caso si riferisce al 2008, cioè a due anni prima che l'articolo 174 del Codice venisse modificato risolvendo buona parte delle questioni sollevate dall'azienda nei ricorsi presentati contro la sanzione. Ma la decisione della Cassazione fissa un principio importante aldilà del caso singolo, perché nell'autotrasporto durante l'ultimo decennio sono state introdotte varie norme, europee e nazionali, cui il Codice rinvia e che nel linguaggio ufficiale sono etichettate sinteticamente come «disciplina in materia sociale».

La Cassazione, invece, richiama il testo del Regolamento europeo 561/2006 puntualizzando che esso era applicabile anche prima che l'articolo 174 del Codice lo richiamasse esplicitamente e sottolineando che nei considerando 19 e 22 del Regolamento la sicurezza stradale viene citata esplicitamente tra le finalità della norma. A rafforzare la loro tesi, i giudici citano la sentenza resa il 3 ottobre 2013 dalla Corte di giustizia europea nella causa C-317/12, che nel Regolamento vede non solo lo scopo di tutelare la concorrenza tra le imprese del settore e dare agli autisti condizioni di lavoro migliori, ma anche quello di contribuire alla sicurezza della circolazione.

Alla luce di questi elementi, la Cassazione conferma la validità della circolare interministeriale Trasporti-Interno del 22 luglio 2011, che dà agli organi di controllo la possibilità di contestare irregolarità nel cronotachigrafo anche dopo il controllo su strada, se la (complessa) analisi dei dati non è possibile immediatamente.

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