Contenzioso

Licenziabile chi lavora in malattia

di Giampiero Falasca

Lo svolgimento di attività lavorativa presso soggetti diversi dal proprio datore di lavoro, durante il periodo di malattia, legittima il licenziamento per giusta causa del dipendente, anche se i terzi sono familiari del dipendente; l'eventuale compatibilità dell'attività svolta con la malattia deve essere provata dal lavoratore, anche nel caso in cui la patologia denunciata sia una depressione.

Con queste conclusioni, coerenti con gli orientamenti maggioritari della giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione (sentenza 7 ottobre 2014, n. 21093) ha rigettato l'impugnativa proposta da un lavoratore, licenziato dopo essere stato scoperto - mediante indagini apposite - a lavorare presso il negozio di un familiare durante il periodo di malattia.

Dopo essere stato sconfitto in entrambi i gradi di merito, il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione lamentando di aver svolto alcune semplici prestazioni gratuite in favore di familiari che non potevano essere considerate come attività lavorativa, in quanto si erano concretizzate nello svolgimento di piccoli lavori (in particolare, la riparazione di un piccolo elettrodomestico, e null'altro).

Lo stesso lavoratore sosteneva, nel proprio ricorso, che l'attività lavorativa durante il periodo di malattia sarebbe preclusa solo qualora fosse fornita la prova della simulazione dello stato patologico, oppure qualora fosse dimostrato che l'attività svolta avesse compromesso la guarigione.

La Corte di Cassazione ha respinto queste censure, partendo da un'esatta ricostruzione del fatto.

La sentenza ricorda, in particolare, che nelle precedenti fasi di merito era stato accertato che il lavoratore, denunciando una doppia malattia (una depressione e una cervicobrachialgia da ernia discale), si era assentato dal lavoro per un certo periodo ma, negli stessi giorni, aveva lavorato in maniera sistematica presso il negozio di casalinghi del fratello, dove aveva svolto mansioni tutt'altro che occasionali (sistemazione delle merci negli scaffali, vigilanza contro i furti, assistenza ai clienti). In relazione a questi fatti, la Corte evidenzia che le sentenze di merito hanno correttamente ritenuto incompatibili le attività svolte con le patologie denunciare.

È interessante notare che la sentenza evidenzia che l'onere della prova circa tale compatibilità avrebbe dovuto essere assolto dal lavoratore, e non dal datore di lavoro, che aveva solo il diverso onere - nel caso, ampiamento assolto - di provare che era stata svolta attività lavorativa in favore di terzi durante la malattia. Sulla base di queste valutazioni, la Corte esclude che l'ernia discale fosse compatibile con l'attività di riparazione di elettrodomestici, ma anche che l'attività di sorveglianza contro i furti potesse conciliarsi con la denunciata depressione, in quanto questo compito richiede una focalizzazione costante dell'attenzione e un contatto anche conflittuale con la clientela.

Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21093 del 7 ottobre 2014

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