Contenzioso

Per determinare la plusvalenza si devono considerare tutti gli elementi probatori

di Laura Ambrosi

L'agenzia delle Entrate può presumere la plusvalenza derivante da cessione di azienda sulla base del valore definito ai fini dell'imposta di registro, ma il giudice tributario deve valutare tutti gli elementi probatori in senso contrario prodotti dal contribuente. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21632 depositata ieri. L'Agenzia aveva liquidato la maggiore imposta di registro su un atto di cessione di ramo di azienda, rettificando il valore dichiarato dalle parti, sulla base di quello stimato di mercato.

La legittimità di tale provvedimento era confermata dalla Ctp cui si era rivolta la contribuente. Successivamente l'ufficio, sulla base di questo nuovo valore (rilevante per l'imposta di registro) accertava anche la plusvalenza ai fini delle imposte dirette. Avverso tale provvedimento il contribuente proponeva ricorso che veniva accolto dalla commissione provinciale. I giudici di appello, invece, ritenevano legittimo l'operato dell'ufficio. In particolare, secondo la Ctr occorreva uniformarsi al giudicato formatosi sull'imposta di registro. La contribuente ha così proposto ricorso per Cassazione rilevando un vizio di motivazione poiché il giudice di appello non aveva spiegato le ragioni del rigetto delle difese prodotte. La Suprema Corte ha ritenuto fondata la doglianza.

Innanzitutto ha richiamato i principi, ormai consolidati, secondo i quali se ai fini dell'imposta di registro si deve aver riguardo del valore di mercato del bene, ai fini della determinazione della plusvalenza, occorre verificare la reale differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e quello di cessione. L'Amministrazione, dinanzi a tale diversità di valori, può accertare induttivamente il contribuente, il quale può, anche attraverso elementi indiziari, dimostrare di aver venduto a un prezzo inferiore. È tuttavia compito del giudice tributario valutare tutte le prove prodotte e riscontrare concretamente la loro incidenza ai fini del superamento della presunzione semplice. A nulla rileva, dunque, l'eventuale giudicato formatosi sulla rettifica operata per l'imposta di registro, perché non può in alcun modo essere vincolante per la quantificazione della plusvalenza.

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