Contenzioso

«Sostitutiva» anche con passaggio diretto

di Maria Rosa Gheido

L'indennità sostitutiva del preavviso spetta anche in caso di passaggio diretto e immediato dall'impresa che cessa l'appalto a quella che subentra. Lo ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 21092 del 7 ottobre 2014, assumendo a motivazione che l'articolo 2118 del Codice civile, nello stabilire l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un formale preavviso, non prevede deroga alcuna.

La decisione conferma l'orientamento già espresso con la sentenza n. 1148 del 21 gennaio 2014, con cui la Suprema corte affermava che l'articolo 2118 stabilisce l'obbligo del datore di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso lavorato «senza eccettuare l'ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un'altra occupazione lavorativa», neppure quando la contrattazione collettiva preveda un procedimento per arrivare al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto di servizi alle dipendenze dell'impresa subentrante, lasciando ferme la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante.

La sentenza n.21092/2014 accoglie il ricorso dei lavoratori contro la società di vigilanza subentrata nell'appalto all'impresa di cui erano precedentemente dipendenti, a cui avevano rivolto la richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva del periodo preavviso che non era stato fruito presso il precedente datore di lavoro. Sia il Tribunale della Spezia (sentenza n. 246 del 2005), sia dalla Corte d'appello di Genova (n. 1096 del 2007) avevano accolto il ricorso della società, ritenendo che gli importi non fossero dovuti, perché «era stata concordata con il sindacato la garanzia della riassunzione presso altra società». In questo senso, l'articolo 26 del ccnl per le imprese di vigilanza prevede che in ogni caso di cessazione di appalto o servizio con subentro di un altro istituto, l'istituto uscente «ne darà tempestiva comunicazione al fine di attivare la procedura di raffreddamento, in attuazione della quale l'istituto subentrante...procederà all'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova del personale precedentemente impiegato nel servizio nella misura determinata in procedura, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto». Queste modalità erano state seguite dagli Istituti interessati, ma tale circostanza, secondo la Corte, non vale ad escludere l'applicazione della regola generale posta di cui all'articolo 2118 Cc soprattutto perché nulla in tal senso prevedeva l'accordo. Pertanto la sentenza d'appello impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Genova.

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