Contenzioso

Al lavoro in auto, no all'indennizzo

di Giampiero Falasca

Se un lavoratore sceglie di utilizzare l'auto privata, al posto del mezzo pubblico, per andare al lavoro, aumenta notevolmente la propria esposizione al rischio di infortuni connessi alla circolazione stradale; per questo motivo, la scelta di fare ricorso all'automobile deve essere valutata con estremo rigore, e dà diritto all'indennizzo del cosiddetto infortunio in itinere solo se viene provata la necessità di tale mezzo di trasporto.

La Cassazione, con la sentenza 22154 depositata ieri, applica in modo rigoroso i principi generali che regolano la materia. La controversia nasce da un lavoratore che, andando al lavoro, era rimasto vittima di un incidente stradale, e di conseguenza aveva chiesto all'Inail di ricevere la rendita prevista dal Dpr 1124/65, oltre all'indennità per il periodo d'inabilità temporanea cui era stato costretto a seguito del sinistro. Il lavoratore aveva subito l'incidente mentre era alla guida della propria autovettura, che aveva scelto di utilizzare nonostante il luogo di lavoro e la propria abitazione fossero ad una distanza molto contenuta (poco meno di un chilometro), e nonostante i due luoghi fossero collegati da un autobus pubblico che impiegava mediamente tre minuti per completare il tragitto.

L'Inail rigettava la richiesta, ritenendo immotivata la scelta del dipendente di usare la macchina invece che il mezzo pubblico, e il lavoratore agiva in giudizio, con esiti alterni: il Tribunale di primo grado riteneva fondata la sua pretesa, mentre la Corte d'appello escludeva la sussistenza del diritto.

La Suprema Corte conferma questa ultima lettura, convalidando il ragionamento svolto dalla corte territoriale. La pronuncia ricorda che l'infortunio occorso nel tragitto che separa l'abitazione dal luogo di lavoro è indennizzabile solo se sussistono contemporaneamente tre condizioni. Il percorso seguito al momento dell'infortunio deve essere quello normalmente praticato per recarsi al lavoro, non devono esistere ragioni personali per la scelta del percorso o di orari non collegabili alla prestazione lavorativa, e – soprattutto, per quanto qui interessa – va provata la necessità del veicolo privato, tenuto conto degli orari d'ingresso e di quelli dei servizi pubblici di trasporto. Con riferimento a questo ultimo elemento, la Corte ricorda che l'infortunio in itinere merita di essere risarcito dall'Inail solo quando il lavoratore non abbia aggravato, per sue esigenze personali, anche legittime, il rischio elettivo di subire un infortunio. L'uso del mezzo proprio, continua la sentenza, è una scelta che aumenta il rischio di subire infortuni e, pertanto, va considerata con particolare rigore, portando ad escludere l'indennizzabilità dell'evento se emerge che il lavoratore avrebbe potuto fare ricorso a strumenti diversi, quali i mezzi pubblici di trasporto. Nel caso in esame, il dipendente aveva scelto di utilizzare la macchina nonostante il tragitto potesse essere agevolmente coperto a piedi (erano circa 970 metri) o con un viaggio in autobus di tre minuti.

In conclusione, osserva la sentenza, il costo di un incidente stradale può essere trasferito sulla collettività solo quando l'utilizzo del mezzo privato è giustificato da un vincolo stringente di necessità.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©