Contenzioso

La scala fuori regola condanna il datore

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

La condotta imprudente e avventata del lavoratore infortunato non integra un comportamento anomalo od imprevedibile, ragion per cui il datore è tenuto, comunque, a scongiurare l'infortunio.

È tale, in sintesi, la decisione assunta dalla Cassazione (IV sezione penale sentenza 43459/14 depositata il 17 ottobre) con la quale, respingendo il ricorso di un datore di lavoro, ha confermato la sentenza di condanna a 20 giorni di reclusione, nonché il risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede al lavoratore infortunato, già irrogate dal Tribunale e confermate in Appello.

I fatti si riferiscono a un grave infortunio subito da un lavoratore cadendo da una scala priva alle estremità inferiori e superiori dei due montanti dei dispositivi antisdrucciolevoli, nonché dei ganci di trattenuta.

La difesa del datore di lavoro si incentrava sulla circostanza che nessun dipendente aveva mai usato tale scala e che invece la società aveva messo a disposizione scale conformi alle norme di legge, rinvenute all'interno del magazzino dagli ispettori. Sul punto la Cassazione rilevava, tuttavia, che la scala fu trovata dall'operaio infortunato appoggiata a uno scaffale, pur non facendo parte della dotazione originaria dell'azienda. Più verosimilmente la scala fu lasciata nel magazzino – ove la società si era di recente trasferita – dal precedente locatario. Era fuori di dubbio che la scala dovesse ritenersi nella disponibilità dei dipendenti dell'imputato, pur potendo essi servirsi di altre scale regolamentari, attesa la mancanza di espresso divieto di servirsene rivolto al lavoratore o di cartelli, apposti sulla stessa, che ne inibissero l'uso. La responsabilità del datore di lavoro è stata individuata, quindi, nel fatto di non aver preventivamente controllato le obiettive condizioni della scala e di averne consentito l'impiego nell'azienda benché non a norma, anziché eliminarla, statuendo che la circostanza sulla reclamata condotta imprudente del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro, il quale è comunque tenuto a prevenirla in ottemperanza alle norme antinfortunistiche.

In merito all'eccepito difetto di motivazione in ordine al diniego di accesso al patteggiamento, decisa nella sentenza di primo grado, sul rilievo della gravità del fatto e del grado della colpa, la sentenza in esame, confermando quella assunta dai giudici dell'appello, rigettandola, si sono soffermati sulla gravità dell'evento e non «minibilità» della colpa, quali elementi di valutazione del caso specifico.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©