Contenzioso

Decreto Giustizia: arbitrato sui diritti con fonte nei Ccl

di Giuseppe Bulgarini d'Elci

Con emendamento al disegno di legge di conversione del Dl 132/2014, recante misure urgenti di intervento per la definizione tra l'altro, dell'arretrato in materia di processo civile, è stato previsto di estendere la misura del trasferimento alla sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti in primo e secondo grado alle cause sui diritti che hanno come fonte esclusiva di riferimento il contratto collettivo di lavoro. Il Dl ha ricevuto ieri la fiducia da parte del Senato.

Il maxi emendamento aggiunge all'articolo 1 la disposizione per cui la facoltà di usufruire del trasferimento alla sede arbitrale è consentita anche nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale.

La previsione si muove nella direzione di attenuare gli effetti dell'esclusione delle controversie in materia di lavoro dalla devoluzione alla sede arbitrale, legittimando le parti a ricorrervi congiuntamente nel caso in cui la lite abbia ad oggetto diritti che traggono origine da una disposizione del contratto collettivo di lavoro. La novità sembra avere un suo peso specifico, interessando un ambito potenzialmente ampio di controversie. Rientrano nel gruppo, ad esempio, le cause in materia di cambio appalto, quando il contratto collettivo applicato stabilisce il diritto del lavoratori impiegati dall'appaltatrice cessante di essere mantenuti in servizio a parte dell'impresa subentrante.

Il maxi emendamento si riferisce ai diritti che abbiano la propria fonte esclusiva nel “contratto collettivo di lavoro”: il generico riferimento al contratto collettivo di lavoro sembrerebbe autorizzare una lettura in senso estensivo, ricomprendendo non solo i contratti collettivi nazionali, ma anche quelli di secondo livello. Se questa lettura si rivela corretta, l'ambito di applicazione della norma sul trasferimento alla sede arbitrale dei processi in materia di lavoro si amplia significativamente, perché viene a ricomprendere diritti dei lavoratori negoziati su base territoriale o aziendale.

Il maxi emendamento subordina la facoltà di ricorrere al procedimento arbitrale nell'ambito del processo di lavoro alla ulteriore condizione che il contratto collettivo preveda e disciplini lo strumento arbitrale. Non è sufficiente, dunque, che il diritto in contestazione tragga la sua fonte esclusiva in una disposizione del contratto collettivo, ma è richiesto che il medesimo contratto collettivo abbia disciplinato il ricorso alla soluzione arbitrale quale strumento alternativo di risoluzione delle controversie.

L'emendamento non chiarisce se la soluzione arbitrale debba essere stata prevista con riferimento al diritto oggetto di controversia giudiziale o se, invece, debba essere stato disciplinato come strumento valevole per tutte le disposizioni contemplate dal contratto collettivo. La lettura che privilegia questa seconda opzione sembra più coerente con la finalità del maxi emendamento di ridurre il contenzioso civile anche nella materia giulavoristica.

Il Maxi emendamento al Dl giustizia

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