Contenzioso

Contratti a termine e prescrizione dei crediti retributivi

di Mariano Delle Cave

Come decorrono i termini prescrizionali dei crediti retributivi maturati nel corso di un rapporto di lavoro a termine?
In questa fattispecie (Cass. 20 ottobre 2014, n. 22146), era stato accertato che un lavoratore aveva svolto la sua attività, nell'ambito di più e distinti contratti di lavoro a tempo determinato. Tali contratti erano risultati tutti legittimi e quindi non vi era stato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza soluzione di continuità, come preteso dal lavoratore. Nei periodi non lavorati, peraltro, il prestatore aveva percepito l'indennità di disoccupazione.
Verificato questo, la Suprema Corte, come principio di diritto, ha affermato che qualora, tra lo stesso datore e lavoratore, si alternino due o più contratti di lavoro a tempo determinato, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale, sia quello estintivo che quello presuntivo, dei crediti decorre dal giorno della sua insorgenza (artt. 2948, 2955 e 2956 c.c.). Diversamente, per i crediti che maturano dalla cessazione del rapporto, la prescrizione decorre da tale momento.
In buona sostanza, i crediti retributivi, derivanti da ciascun contratto di lavoro, sono da considerarsi autonomi e distinti da quelli derivanti dagli altri contratti
Gli intervalli di tempo tra un contratto di lavoro a termine ed un altro non possono assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione. Infatti, sono tassative per la Cassazione le ipotesi di sospensione della prescrizione, previste dagli art. 2941 c.c. e 2942 c.c.: che certo non ricomprendono l'intervallo di tempo non lavorato tra un contratto ed un lavoro, seppure con lo stesso datore di lavoro.
Questo principio è applicato anche per il lavoro agricolo: per il quale la prestazione è normalmente a tempo determinato. Gli intervalli di tempo non incidono sulla prescrizione, ancorché il lavoratore sia riassunto dallo stesso datore di lavoro.

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