Contenzioso

La Cassazione torna sui limiti al licenziamento dei disabili

di Aldo Calza

La Cassazione, con sentenza n. 22533 del 23.10.2014, fornisce preziose indicazioni in relazione al delicato intreccio tra le previsioni contenute nella legge a tutela del lavoro dei disabili (L. 68 del 12 marzo 1999) relative al licenziamento dei dipendenti assunti quali disabili e dei dipendenti divenuti invece disabili in costanza di rapporto.
Nel caso esaminato dalla Corte un dipendente, che si trovava in perfetto stato di salute all'atto dell'assunzione, incorreva in costanza di rapporto in una invalidità accertata dagli organi competenti in misura superiore al 60%; invalidità causata da fatti estranei al rapporto di lavoro.
La società, a fronte della accertata invalidità, non disponendo di posizioni alternative vacanti anche di livello inferiore, procedeva al licenziamento del dipendente per inidoneità sopravvenuta alle mansioni pur, così facendo, scendendo al di sotto del numero minimo di disabili da assumere in forza della citata L. 68/99.
Il licenziamento è stato ritenuto legittimo dalla Corte di Cassazione in ragione dei motivi di seguito sinteticamente esposti.
Preliminarmente, la Corte ha chiarito che l'annullabilità del licenziamento (individuale o nell'ambito di un licenziamento collettivo) del disabile di cui all'art. 10, comma 4, L. 68/99, prevista qualora la società si trovi o si venga a trovare al di sotto della soglia minima di assunzione dei disabili, ricorre soltanto in relazione ai disabili assunti, in quanto tali, nell'ambito del cosiddetto avviamento obbligatorio e non anche ai dipendenti divenuti disabili, per qualunque ragione (sia essa connessa o meno al rapporto di lavoro), in costanza di rapporto. Analogamente, è riservata ai soli disabili assunti per avviamento obbligatorio la tutela concernente il fatto che il licenziamento per aggravamento delle condizioni di invalidità è ammissibile unicamente qualora, anche attuando tutti i possibili adattamenti all'organizzazione del lavoro, la apposita commissione medica prevista dalla legge accerti la definitiva impossibilità di reinserimento del disabile all'interno dell'azienda.
Per tutti gli altri dipendenti divenuti disabili in costanza di rapporto, si applicano le distinte previsioni di cui all'art. 1, comma 7 e di cui all'art. 4, comma 4, della L. 68/99.
La prima norma (art. 1, c. 7) si applica ai dipendenti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, lo siano divenuti in costanza di rapporto per infortunio sul lavoro o per malattia professionale (i cosiddetti “disabili interni”); per questa categoria di lavoratori, il diritto alla conservazione del posto è, sostanzialmente, assoluto e incondizionato.
La seconda norma, invece, si applica ai dipendenti che divengono inabili allo svolgimento delle mansioni in conseguenza di infortunio o malattia estranei al rapporto di lavoro.
Tali lavoratori non possono essere computati nelle quote di riserva se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60% o in ogni caso se sono divenuti inabili al lavoro a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro alle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Ma indipendentemente dal loro inserimento nelle quote di riserva, per tali dipendenti la norma di cui all'art. 4, comma 4, L. 68/99 prevede che l'infortunio o la malattia non possano costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento soltanto qualora i medesimi possano essere adibiti a mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori, che siano compatibili con la sopravvenuta disabilità; in caso di ricollocazione in mansioni inferiori, tali dipendenti hanno diritto alla conservazione del trattamento economico più favorevole relativo alle mansioni di provenienza.
Per questa categoria di dipendenti, dunque, in caso di inidoneità sopravvenuta alle mansioni e impossibilità di ricollocamento in mansioni anche inferiori, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo, indipendentemente dal rispetto da parte dell'azienda della quota di riserva prevista dalla L. 68/99.

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