Contenzioso

Invalidità, la Corte Costituzionale salva l'accertamento tecnico preventivo

di Silvano Imbriaci

La Corte Costituzionale, con la sentenza 243 depositata il 28 ottobre 2014, ha dichiarato non fondate le numerose questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'articolo 445 bis del codice di procedura civile (che regolamenta la procedura di accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario nelle controversie in materia di accertamento dell'invalidità) e della norma che impone, in tali giudizi, l'assistenza obbligatoria di un medico legale dell'Inps a pena di nullità della relazione peritale del consulente tecnico d'ufficio (articolo 10, comma 6 bis del Dl 203/2005, converito nella legge 248/2005 e successive modifiche).

Si tratta di due norme introdotte al fine di ridurre il contenzioso in materia previdenziale e assistenziale e di contenerne la durata o gli abusi mediante la previsione di una forma accelerata di verifica del requisito sanitario idoneo a conferire a questo profilo i caratteri della certezza e della immodificabilità giuridica in tempi brevi, il tutto con l’assistenza qualificata dell’ente previdenziale competente.

L'articolo 445 bis prevede, in effetti, una serie di deroghe al normale iter dei ricorsi giudiziari in materia previdenziale, ad esempio:
- l'obbligatorietà dell'espletamento della procedura a pena di improcedibilità;
- la fissazione di un termine perentorio non superiore a 30 giorni per consentire alle parti di esprimere il proprio dissenso sull'elaborato del Ctu nominato;
- l'omologa diretta dell'accertamento del requisito sanitario in assenza di contestazioni, secondo le conclusioni del Ctu, con decreto non impugnabile né modificabile;
- l'obbligo per l'ente previdenziale di attenersi a tale accertamento e di erogare la prestazione in presenza degli altri requisiti extrasanitari legittimanti;
- in caso di contestazioni, nel termine perentorio di 30 giorni dalla formulazione del dissenso, il deposito di un ricorso introduttivo del giudizio con specificazione, a pena di inammissibilità, dei motivi della contestazione.

I dubbi di costituzionalità della disciplina riguardavano la violazione delle norme costituzionali relative al controllo giurisdizionale e alla tutela del diritto di difesa, in una procedura caratterizzata dalla fissazione di termini brevi a carattere perentorio, o penalizzante sotto il profilo della ammissibilità delle contestazioni, della appellabilità del provvedimento finale e della sua natura di provvedimento sprovvisto di efficacia esecutiva (non azionabilità).

La Corte Costituzionale ha ritenuto invece legittima la disciplina complessiva sia perché in realtà rientra nella piena discrezionalità del legislatore la possibilità di introdurre, per le specifiche finalità sopra indicate, procedimenti giurisdizionali di tipo sommario (con tutto quel che segue relativamente alle deroghe al procedimento ordinario, come ad esempio la mancata attribuzione al decreto di omologa dell'efficacia di titolo esecutivo); sia per l'assenza, nel merito, di limitazioni del diritto di difesa, assicurato dalla costante partecipazione, fin dalle prime battute del procedimento, delle parti processuali in contraddittorio e dalla possibilità di interloquire in vari momenti e con varie modalità con il Ctu nominato dal giudice.

Insomma le scelte del legislatore in questa materia, pure delicata, non appaiono arbitrarie secondo la Corte e consentono una adeguata ed effettiva tutela delle esigenze difensive e di controllo pubblico sull'accertamento del requisito sanitario in materia di invalidità civile e di invalidità pensionabile, in particolare nelle ipotesi in cui non vi sia un sostanziale accordo sulla ricorrenza del requisito stesso.

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