Contenzioso

La formazione deve riguardare anche situazioni anormali

di Luigi Caiazza

Quando un'attività lavorativa prevede l'uso di macchine complesse, la «formazione adeguata» non si esaurisce nella fornitura di nozioni tecniche atte a eseguire una determinata operazione. Essa è piuttosto la «creazione» o il «rafforzamento» di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti assegnati, competenze che, a seconda dei casi, prospettano un facere o un non facere.

Questo è uno dei principi espressi dalla Corte di cassazione con la sentenza 44106/2014. La Corte di appello aveva assolto un datore di lavoro condannato in primo grado perché ritenuto responsabile dell'infortunio mortale occorso a un dipendente che stava utilizzando una macchina raccoglibietole. Secondo la Corte territoriale, sul datore di lavoro non incombeva l'obbligo di fornire specifica formazione sul funzionamento di tutte le parti della macchina.Era del parere che l'adeguata e specifica formazione non poteva essere estesa a quelle operazioni tecniche complesse riservate a personale altamente specializzato. Peraltro il lavoratore nella circostanza aveva posto in essere un'azione che esulava dalle sue mansioni di addetto alla conduzione della macchina in questione.

Di avviso diametralmente opposto è stata la Corte di legittimità che, richiamandosi alla definizione di formazione contenuta nell'articolo 2 del Dlgs 81/2008, precisa che tale obbligo, quando si tratti di attrezzature di elevata complessità suscettibili di richiedere operazioni riservate a personale specializzato, non implica unicamente di far conoscere ciò che deve essere fatto, ma anche ciò da cui astenersi, proprio perché riservato ad altri.
Pertanto, in base all'articolo 37 del Dlgs 626/1994 prima, e l'articolo 73 del Testo unico poi, il datore di lavoro deve provvedere affinché, per ogni attrezzatura a disposizione, i dipendenti incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessarie in rapporto alla sicurezza e relative a situazioni anormali prevedibili. La stessa Corte non ha quindi mancato di dettare il principio secondo cui l'attività di formazione, ove si tratti dell'utilizzo di macchine complesse, non si esaurisce nell'informazione e nell'addestramento in merito ai rischi derivanti dall'utilizzo strettamente inteso, ma deve tener conto anche dei rischi derivanti dalla diretta esecuzione delle operazioni riservate ad altri.

Nel merito del fatto in esame, proprio perché si trattava di operazioni rigorosamente riservate a personale altamente specializzato, l'attività di formazione doveva comprendere le informazioni e le direttive volte a far conoscere al lavoratore l'esistenza di interventi da compiersi a cura di personale specializzato, nonché di informazioni circa il comportamento da assumere laddove tali operazioni si fossero rese necessarie nel corso dell'utilizzo da parte sua del macchinario in questione.

Infine la Corte non ha ravvisato un comportamento abnorme da parte del lavoratore, idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento mortale. L'operazione compiuta dal dipendente, seppure inutile e imprudente, non è risultata eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate.

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