Contenzioso

Somministrazione di lavoro, vale la decadenza di 60 giorni senza atti scritti

di Antongiulio Colonna

L'impugnazione del contratto di somministrazione di lavoro è soggetto al termine decadenziale di 60 giorni, il quale decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il Tribunale di Padova, con sentenza 487/14 del 30 ottobre 2014, interviene su una delle ipotesi di decadenza dall'azione volta ad ottenere, in caso di somministrazione di lavoro irregolare, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore.
Nel caso di specie un lavoratore svolgeva prestazioni di lavoro a tempo determinato per un'impresa utilizzatrice in virtù di diversi e distinti contratti di somministrazione di lavoro intercorsi tra un'agenzia per il lavoro e l'impresa.

Il lavoratore si rivolgeva al giudice del lavoro ritenendo i contratti di somministrazione illegittimi, principalmente, per vizi di forma. Il lavoratore produceva un'unica impugnazione stragiudiziale avvenuta oltre i 60 giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa svolta presso l'impresa utilizzatrice.

L'azienda utilizzatrice convenuta eccepiva la decadenza dall'azione, quindi l'inammissibilità della domanda proposta, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, lettera d), della legge 183/10 (”Collegato lavoro”).

Tale norma estende il termine di decadenza di 60 giorni previsto per l'impugnazione del licenziamento e il conseguente termine di 180 giorni per la proposizione della relativa azione giudiziale a «ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto».

La tesi del lavoratore era di ritenere applicabile il termine lungo di 120 giorni previsto per l'impugnazione dei contratti a tempo determinato ex lege 368/2001 ed evidenziava, posto il generico rinvio del citato articolo 32 alla disposizione in materia di licenziamenti individuali, che l'ipotesi decadenziale richiedesse un atto scritto, cosa che, nel caso esaminato, mancava, avendo la prestazione di lavoro avuto cessazione alla sua naturale scadenza.

Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione della società utilizzatrice, respingendo le domande del lavoratore per intervenuta decadenza e affermando che la decadenza in materia di somministrazione di lavoro è di 60 giorni e non di 120 giorni, la cui decorrenza non presuppone e richiede l'esistenza di un atto scritto.

In sostanza, il principio espresso dal Tribunale è che non è possibile “in via interpretativa”, posto il generico rinvio alla disciplina dei licenziamenti, condizionare l'ipotesi decadenziale ad un requisito formale (l'esistenza di un atto scritto di recesso) in una fattispecie che non richiede pacificamente un atto scritto che dichiari la conclusione del rapporto.

Il termine di decadenza comincerà, quindi, a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro essendo per le parti certa tale data, corrispondendo, salvo il caso di prosecuzione di fatto dell'attività, ai termini contrattuali stipulati.

La sentenza 487/14 del Tribunale di Padova

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