Contenzioso

Il sistema di controllo interno rafforza la delega sulla sicurezza

di Luigi Caiazza

L'ultima parte della sentenza 46820/14 della Cassazione, allorché stabilisce che pur in presenza di una delega permane sempre l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di vigilare e controllare il corretto uso della delega, da una prima lettura suscita indubbiamente qualche perplessità. Sembrerebbe, infatti, che ai fini della sicurezza la delega sia del tutto inutile se poi anche in sua presenza permangono in capo al datore di lavoro l'obbligo di vigilanza e controllo, seppure sul corretto esercizio della delega.

In verità è l'articolo 16, comma 3, del Testo Unico sulla sicurezza che, in base al testo originario, prevedeva in modo assoluto tale incombenza. Quest'ultima, però, è stata poi attenuata dall'integrazione fatta dall'articolo 12 del Dlgs 106/09 (correttivo del Testo Unico), in base al quale è stabilito che tale obbligo di vigilanza e controllo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4, dello stesso Testo Unico. A sua volta, però, viene stabilito che il citato modello organizzativo deve prevedere anch'esso un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Sempre l'articolo 30 stabilisce che si presumono conformi ai requisiti ivi stabiliti i modelli di organizzazione aziendale definiti conformante alle linee guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007. Sarà pertanto, in tal caso, il sistema di controllo interno a vigilare sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori. Merita evidenziare che l'adozione del modello ex articolo 30 rientra nelle attività finanziabili da parte dell'Inail a favore delle imprese fino a 50 lavoratori.

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