Contenzioso

Nel patto di prova è sufficiente indicare la categoria

di Giuseppe Bulgarini d'Elci


La Corte di cassazione con la sentenza 665 del 16 gennaio afferma che è sufficientemente determinato il patto di prova formulato nella lettera di assunzione attraverso il mero rinvio al contratto collettivo e all'indicazione della prima categoria di “operaio generico” quale inquadramento del lavoratore. Il dato dirimente è costituito, in questo contesto, dalla valutazione della Suprema corte per cui il patto di prova è valido anche se la disciplina contrattuale collettiva riconduce alla qualifica di inquadramento richiamata nella lettera di assunzione un ampio spettro di possibili profili professionali.

Il principio espresso dalla Cassazione risiede nell'affermazione per cui la previsione del contratto collettivo di ricondurre svariati profili professionali nell'ambito di una medesima categoria di inquadramento, lungi dall'integrare un elemento di indeterminatezza del patto di prova, assicura al lavoratore una migliore forma di tutela e rafforza lo specifico interesse di cui il medesimo lavoratore è portatore alla realizzazione di maggiori opportunità di utilizzazione in azienda.

L'interpretazione offerta dalla Corte di cassazione ribalta un orientamento espresso negli anni dalla giurisprudenza di merito, secondo cui il generico riferimento alla categoria di inquadramento prevista dalla contrattazione collettiva, laddove il sistema di classificazione contrattuale vi riconnetta una moltitudine di figure professionali, rende indeterminato l'oggetto del patto di prova, quantomeno in assenza di ulteriori elementi di specificità racchiusi nel contratto di assunzione. Ne consegue, secondo tale indirizzo, che il patto di prova risulta nullo e, dunque, inidoneo a esprimere un effetto interruttivo del rapporto di lavoro.

Nel caso all'esame dei giudici, il lavoratore era stato assunto con previsione di un periodo di prova che faceva esclusivo riferimento alla “prima categoria di operaio generico”, senza indicazioni ulteriori, in applicazione del contratto collettivo per le aziende del legno e arredamento. Il contratto collettivo riconduceva alla citata categoria, come si legge dalla sentenza 665 del 16 gennaio 2015, sei diversi profili professionali, ciò che induceva il lavoratore, all'esito del suo licenziamento per mancato superamento della prova, a impugnare il provvedimento espulsivo per una ritenuta genericità e indeterminatezza delle mansioni in relazione alle quali svolgere il periodo di esperimento.

La Cassazione non accoglie questa prospettazione e ritiene che il riferimento in sede di assunzione a uno specifico livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo applicato, anche se alla medesima categoria la contrattazione collettiva riconduce plurimi profili di assegnazione, è idoneo a conferire validità al patto di prova.

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