Contenzioso

Impugnazione del licenziamento, la prescrizione blocca anche l'indennità risarcitoria

di Giampiero Falasca

La prescrizione del diritto ad impugnare il licenziamento preclude al lavoratore la possibilità di agire per ottenere il pagamento della relativa indennità risarcitoria.

La Corte di cassazione, con la sentenza 3312/15, depositata ieri, chiarisce la portata e gli effetti della prescrizione del diritto ad agire in giudizio per impugnare un licenziamento.

La vicenda all'esame della Corte riguarda un licenziamento intimato nel 2001 e impugnato dal dipendente in ritardo, dopo il decorso del termine di prescrizione quinquennale. Il decorso di tale termine ha comportato la prescrizione dell'azione di annullamento del licenziamento e, secondo le pronunce di primo grado e di appello, ha comportato anche l'impossibilità di accogliere la domanda di pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalle legge 604/1966.

Secondo il lavoratore, tale ultima domanda non avrebbe dovuto essere considerata prescritta, in quanto la stessa risulterebbe soggetta a un termine di prescrizione di durata decennale, trattandosi di ordinaria azione contrattuale, per la quale non si applicano le regole della prescrizione breve.

La Suprema corte rigetta questa lettura, evidenziando che, in caso di prescrizione dell'azione di annullamento del licenziamento, è possibile esperire un'azione risarcitoria solo per quegli effetti che non siano preclusi dalla predetta prescrizione. La domanda, osserva la sentenza, non può invece essere esperita, se ha come oggetto il risarcimento del danno da perdita del posto di lavoro oppure il pagamento dell'indennità prevista dall'articolo 8 della legge 604/66 in alternativa alla riassunzione. La preclusione si verifica in quanto, con la prescrizione dell'azione di annullamento, è venuto meno anche il presupposto per l'ottenimento della tutela risarcitoria; in altre parole, la preclusione si si rende necessaria per evitare di ottenere, per equivalente, il risultato ormai coperto dalla prescrizione.

La pronuncia ricorda anche che l'interruzione della prescrizione, nel processo del lavoro, non si verifica mediante il semplice deposito del ricorso giudiziale, ma opera dal momento in cui questo atto viene portato a conoscenza del destinatario dell'azione, mediante la notifica effettuata con le forme previste dalla legge.

Corte di Cassazione, Sentenza 3312/15

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©