Contenzioso

Psicologhe Asl: spetta la maternità piena

di Giampiero Falasca

Le psicologhe che esercitano la libera professione e, contemporaneamente, intrattengono un rapporto di consulenza a tempo indeterminato con l’Asl, non possono vedersi negato il diritto al godimento dell’indennità di maternità, sulla base del presunto divieto di cumulo tra le somme pagate dalla Asl in caso di maternità e quelle dovute dall’ente di previdenza (Enpap) per lo stesso evento.

La sentenza -
Con questa decisione, il Tribunale di Torino (5 dicembre 2014, relatore Mancinelli) ha esteso in maniera rilevante la tutela economica spettante, in caso di maternità, alle psicologhe che esercitano la libera professione e, allo stesso tempo, hanno un rapporto di consulenza (sempre su base libero professionale) con una Asl.

Il Testo unico sulla maternità prevede in favore delle lavoratrici il diritto al godimento di un’indennità di maternità, di importo pari all’80% dei cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda; questa indennità è pagata dai contributi degli iscritti all’ente di previdenza di settore, in misura proporzionale al reddito professionale complessivo dichiarato.

La legge fissa, tuttavia, un divieto di cumulo di questo trattamento con altre indennità con funzione analoga. Come previsto dal Testo unico sulla maternità e ribadito dal regolamento Enpap, il diritto al trattamento di maternità è escluso in presenza di analoghe prestazioni percepite in qualità di lavoratrice dipendente, autonoma, imprenditrice agricola, artigiana e commerciante. Se la psicologa svolge un lavoro part-time, l’ente - in base alla normativa interna - integra la prestazione percepita, fino alla concorrenza della misura minima che spetterebbe in assenza di trattamenti ulteriori.

Niente divieto di cumulo - Il divieto di cumulo, secondo il Tribunale di Torino, non si può applicare alle lavoratrici che hanno una convenzione di natura libero professionale con le Asl, perché è applicabile solo verso i rapporti di lavoro subordinato: in questa categoria non rientrano certamente le psicologhe professioniste. L’attività svolta in regime di convenzione costituisce, infatti, a tutti gli effetti attività di esercizio della libera professione di psicologa, pur nell’ambito di un rapporto di collaborazione continuativo con la struttura sanitaria.

Sulla base di questa ricostruzione, il Tribunale esclude che possa far scattare il divieto di cumulo il fatto che per tali professioniste esista una disciplina (accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali, articolo 37) che riconosce allo specialista ambulatoriale e al professionista a tempo indeterminato che si assenta dal servizio per gravidanza, il diritto a godere del compenso per periodo massimo complessivo di 14 settimane.

La differenza -
L’erogazione, osserva ancora la sentenza, è diversa dall’indennità di maternità (e quindi non fa scattare il divieto di cumulo) perché ha contenuto, natura e modalità di determinazione diversi, non provenendo da un ente previdenziale cui è iscritta la professionista, non essendo rapportata al reddito libero professionale complessivo ma solo al corrispettivo della prestazione, ed essendo limitata a un arco temporale inferiore.

Queste somme, secondo la sentenza, rientrano fra le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione, espressamente fatte salve dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs 151/2001, e non impediscono quindi il sorgere del diritto a percepire integralmente l’indennità di maternità dovuta alle libere professioniste iscritte all’Enpap.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©