Contenzioso

Infortuni sul lavoro, l'azienda non risponde per carenza strutturale del macchinario

di Luigi Caiazza


In caso di infortunio sul lavoro determinato da una carenza strutturale del macchinario, esso ragionevolmente non potrà essere imputato all'azienda, ma sarebbe la risultante di limiti obiettivi delle conoscenze tecniche umane, per cui la cautela che si pretende dall'imprenditore deve essere ragionevole, comunque ancorata almeno alle conoscenze sperimentali e in linea con gli standard di sicurezza normalmente osservati o che trovino riferimento in altre fonti analoghe.

Sostanzialmente sono questi i motivi che, verosimilmente, hanno spinto il giudice del lavoro del Tribunale di Larino (CB) con la sentenza 56/15 del 28 aprile scorso a respingere il ricorso di un lavoratore che aveva subito un grave infortunio e, in relazione al quale, aveva chiesto il conseguente risarcimento del danno, inteso come danno differenziale, da liquidarsi secondo le tabelle del Tribunale di Milano o secondo altri parametri stabiliti dal Giudice.

Il ricorrente deduceva di essere stato occupato, quale lavoratore interinale, presso un'azienda somministrata. Il 2 ottobre 2010, mentre sollevava il coperchio di un contenitore di colla per effettuare il controllo visivo del livello del materiale contenuto, si sprigionava prima una scintilla e quindi una fiammata che lo coinvolgeva causandogli gravi ustioni. In sede di ricorso il lavoratore denunciava l'esclusiva responsabilità aziendale in quanto non era stato dotato di alcun dispositivo di sicurezza, né guanti, né tuta ignifuga e che nei pressi del serbatoio non risultava affisso alcun segnale di pericolo, che in ogni caso era stato adibito a mansioni estranee a quelle per cui era stato formato. Si costituiva l'azienda, la quale respingeva in toto la richiesta e le motivazioni del ricorrente.

Avendo questi lamentato l'inadempimento datoriale delle obbligazioni di protezione che discendono dal contratto di lavoro, il Tribunale riteneva che nel caso di specie appariva chiaro che la forma di responsabilità azionata fosse quella contrattuale. Pertanto, in tal caso, occorreva individuare l'esistenza dell'elemento di colpa, ossia la violazione di una disposizione di legge o di un contratto o di una regola di esperienza.

Nel ricorso però non è stato dedotto, se non incidentalmente, alcun guasto strutturale dell'impianto, ma anzi dagli stessi controlli successivamente eseguiti dall'Arpa competente, non è emersa alcuna anomalia dell'impianto, che ha continuato regolarmente funzionare. Da qui una prima conclusione, cioè che in base alle esperienze e alle conoscenze tecniche al momento del fatto si è ritenuto che esso sia stato determinato o da una causa esterna, per cui lo stesso lavoratore potrebbe averla stimolata, compiendo una operazione maldestra, oppure si è verificata una causa che è stata ritenuta tecnicamente sconosciuta, quale conseguenza di un eventuale processo di combustione di cui non si è stabilita la causa. In tale caso secondo la sentenza in esame vale il principio espresso in premessa, per cui l'azienda non ne risponde.

Viceversa se l'incidente è stato causato da un errore umano quale, per esempio, l'accensione di una fiamma libera da parte del lavoratore, ciò non esonererebbe automaticamente il datore di lavoro da ogni responsabilità. Con una originale motivazione il giudicante ha ritenuto, però,che se tale errore fosse dipeso da una carente o inesistente formazione ricevuta dal lavoratore, se egli ha compiuto la dovuta operazione, l'assenza di formazione non si ricollega causalmente all'evento, non potendosi affermare che se l'avesse ricevuta l'incidente sarebbe stato evitato. Analoga considerazione è stata espressa in merito alla mancata dotazione della tuta ignifuga, circostanza considerata incolpevole in quanto determinata dalla certificazione di prevenzione incendi, rilasciata dai Vigili del Fuoco, dalla quale non è risultato che tra i dispositivi di protezione fossero ricomprese tali particolari tute.

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